Art. 5. 1. Il diritto di accesso alle informazioni contenute nelle «banche dati delle dichiarazioni» e in quella statistica predisposta ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, si esercita nei confronti delle regioni, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA).