Art. 5.
  1.  Il diritto di accesso alle informazioni contenute nelle «banche
dati delle dichiarazioni» e in quella statistica predisposta ai sensi
della  legge 25 gennaio 1994, n. 70, previsto dal decreto legislativo
24 febbraio  1997,  n.  39,  si esercita nei confronti delle regioni,
dell'Agenzia  per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
(APAT),  delle  Agenzie  regionali  e  delle province autonome per la
protezione dell'ambiente (ARPA).