IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale; Visto in particolare l'art. 99, comma 1, in base al quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, stabilisce le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue domestiche, urbane ed industriali; Sentiti i Ministri delle politiche agricole e forestali, della salute e delle attivita' produttive; Decreta: Art. 1. Principi e finalita' 1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 99, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito n. 152/2006), le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue domestiche, urbane ed industriali attraverso la regolamentazione delle destinazioni d'uso e dei relativi requisiti di qualita', ai fini della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, limitando il prelievo delle acque superficiali e sotterranee, riducendo l'impatto degli scarichi sui corpi idrici recettori e favorendo il risparmio idrico mediante l'utilizzo multiplo delle acque reflue. 2. Il riutilizzo deve avvenire in condizioni di sicurezza ambientale, evitando alterazioni agli ecosistemi, al suolo ed alle colture, nonche' rischi igienico-sanitari per la popolazione esposta e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sanita' e sicurezza e delle regole di buona prassi industriale e agricola. 3. Il presente decreto non disciplina il riutilizzo di acque reflue presso il medesimo stabilimento o consorzio industriale che le ha prodotte. 4. Nel rispetto delle norme tecniche di cui al presente decreto le regioni adottano le norme e le misure previste dall'art. 99, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006 per il conseguimento degli obiettivi di qualita' di cui al decreto legislativo stesso con particolare riferimento alle aree sensibili di cui all'art. 91 del suddetto decreto legislativo, anche al fine di far fronte in modo strutturale a situazioni permanenti di scarsita' della risorsa idrica. Tali norme e misure costituiscono parte integrante dei piani di tutela di cui all'art. 121 del decreto legislativo n. 152/2006 sono inserite nei predetti piani ai sensi dell'allegato 4 del citato decreto legislativo.