Art. 10.
                       Modalita' di riutilizzo
  1.  Il  riutilizzo  irriguo  di acque reflue recuperate deve essere
realizzato  con  modalita'  che  assicurino il risparmio idrico e non
puo'  comunque  superare  il  fabbisogno  delle  colture e delle aree
verdi,  anche  in  relazione al metodo di distribuzione impiegato. Il
riutilizzo  irriguo e' comunque subordinato al rispetto del codice di
buona  pratica  agricola  di  cui  al  decreto  del  Ministro  per le
politiche  agricole e forestali 19 aprile 1999, n. 86. Gli apporti di
azoto   derivanti  dal  riutilizzo  di  acque  reflue  concorrono  al
raggiungimento  dei  carichi massimi ammissibili, ove stabiliti dalla
vigente  normativa  nazionale  e  regionale,  e  alla  determinazione
dell'equilibrio  tra il fabbisogno di azoto delle colture e l'apporto
di  azoto  proveniente  dal terreno e dalla fertilizzazione, ai sensi
dell'allegato   VII,   parte  AIV,  della  Parte  Terza  del  decreto
legislativo n. 152/2006.
  2.  Nel  caso  di  riutilizzi multipli, ossia per usi diversi quali
quelli irrigui, civili e industriali come definiti dall'art. 3, o con
utenti  multipli,  il titolare della distribuzione delle acque reflue
recuperate cura la corretta informazione degli utenti sulle modalita'
di  impiego,  sui  vincoli  da  rispettare  e  sui  rischi connessi a
riutilizzi impropri.