Art. 12. Rapporti tra i titolari degli impianti di recupero e delle reti di distribuzione 1. Le regioni possono stabilire appositi accordi di programma con i titolari degli impianti di recupero delle acque reflue e i titolari delle reti di distribuzione, anche al fine di prevedere agevolazioni ed incentivazioni al riutilizzo, ai sensi di quanto disposto nell'art. 99, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006. 2. L'acqua reflua recuperata e' conferita dal titolare dell'impianto di recupero al titolare della rete di distribuzione, senza oneri a carico di quest'ultimo. Nel caso di destinazione d'uso industriale di acque reflue urbane recuperate, sono a carico del titolare della rete di distribuzione gli oneri aggiuntivi di trattamento, sostenuti per conseguire valori limite piu' restrittivi di quelli previsti dalla tabella allegata al presente decreto, al fine di rendere le acque idonee alla predetta destinazione d'uso. 3. Nel caso di acque reflue industriali recuperate per destinazione d'uso esclusivamente industriale, sono a carico del titolare della rete di distribuzione gli oneri aggiuntivi di trattamento, sostenuti per conseguire valori limite piu' restrittivi di quelli previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 della Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006 ovvero stabiliti dalle regioni ai sensi dell'art. 4 del presente decreto 4. Il soggetto titolare della rete di distribuzione fissa la tariffa relativa alla distribuzione delle acque reflue recuperate.