Art. 12.
         Rapporti tra i titolari degli impianti di recupero
                    e delle reti di distribuzione
  1. Le regioni possono stabilire appositi accordi di programma con i
titolari  degli  impianti di recupero delle acque reflue e i titolari
delle  reti di distribuzione, anche al fine di prevedere agevolazioni
ed   incentivazioni  al  riutilizzo,  ai  sensi  di  quanto  disposto
nell'art. 99, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006.
  2.   L'acqua   reflua   recuperata   e'   conferita   dal  titolare
dell'impianto  di  recupero  al titolare della rete di distribuzione,
senza  oneri a carico di quest'ultimo. Nel caso di destinazione d'uso
industriale  di  acque  reflue  urbane  recuperate, sono a carico del
titolare   della  rete  di  distribuzione  gli  oneri  aggiuntivi  di
trattamento,  sostenuti per conseguire valori limite piu' restrittivi
di  quelli  previsti  dalla  tabella allegata al presente decreto, al
fine di rendere le acque idonee alla predetta destinazione d'uso.
  3. Nel caso di acque reflue industriali recuperate per destinazione
d'uso  esclusivamente  industriale,  sono a carico del titolare della
rete  di distribuzione gli oneri aggiuntivi di trattamento, sostenuti
per  conseguire  valori  limite  piu'  restrittivi di quelli previsti
dalla  tabella 3  dell'allegato  5  della  Parte  Terza  del  decreto
legislativo  n.  152/2006  ovvero  stabiliti  dalle  regioni ai sensi
dell'art. 4 del presente decreto
  4.  Il  soggetto  titolare  della  rete  di  distribuzione fissa la
tariffa relativa alla distribuzione delle acque reflue recuperate.