Art. 3.
                   Destinazioni d'uso ammissibili
  1.  Le destinazioni d'uso ammissibili delle acque reflue recuperate
sono le seguenti:
    a) irriguo:  per  l'irrigazione  di  colture  destinate  sia alla
produzione di alimenti per il consumo umano ed animale sia a fini non
alimentari, nonche' per l'irrigazione di aree destinate al verde o ad
attivita' ricreative o sportive;
    b) civile:  per  il  lavaggio delle strade nei centri urbani; per
l'alimentazione  dei  sistemi  di riscaldamento o raffreddamento; per
l'alimentazione  di reti duali di adduzione, separate da quelle delle
acque  potabili,  con  esclusione  dell'utilizzazione diretta di tale
acqua  negli  edifici  a  uso  civile, ad eccezione degli impianti di
scarico nei servizi igienici;
    c) industriale:  come acqua antincendio, di processo, di lavaggio
e  per  i  cicli  termici  dei processi industriali, con l'esclusione
degli usi che comportano un contatto tra le acque reflue recuperate e
gli alimenti o i prodotti farmaceutici e cosmetici.