Art. 4. Requisiti di qualita' delle acque reflue ai fini del riutilizzo 1. Fermo restando quanto previsto al punto 3 dell'allegato al presente decreto, le acque reflue recuperate destinate al riutilizzo irriguo o civile devono possedere, all'uscita dell'impianto di recupero, requisiti di qualita' chimico-fisici e microbiologici almeno pari a quelli riportati nella tabella del medesimo allegato. In caso di riutilizzo per destinazione d'uso industriale, le parti interessate concordano limiti specifici in relazione alle esigenze dei cicli produttivi nei quali avviene il riutilizzo, nel rispetto comunque dei valori previsti per lo scarico in acque superficiali dalla tabella 3 dell'allegato 5 della Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006. 2. In applicazione e per le finalita' di cui all'art. 12-bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 152/2006 all'art. 96, comma 3, il riutilizzo delle acque reflue e' liberamente consentito, previo trattamento di recupero diretto ad assicurare il rispetto dei requisiti di qualita' di cui al comma 1. 3. L'autorita' sanitaria puo' disporre, ai sensi della vigente legislazione, divieti e limitazioni, sia temporali, sia territoriali alle attivita' di recupero o di riutilizzo.