Art. 4.
   Requisiti di qualita' delle acque reflue ai fini del riutilizzo
  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  al  punto 3 dell'allegato al
presente  decreto, le acque reflue recuperate destinate al riutilizzo
irriguo  o  civile  devono  possedere,  all'uscita  dell'impianto  di
recupero,  requisiti  di  qualita'  chimico-fisici  e  microbiologici
almeno  pari  a quelli riportati nella tabella del medesimo allegato.
In  caso  di  riutilizzo per destinazione d'uso industriale, le parti
interessate  concordano  limiti  specifici in relazione alle esigenze
dei  cicli  produttivi  nei quali avviene il riutilizzo, nel rispetto
comunque  dei  valori  previsti  per lo scarico in acque superficiali
dalla  tabella  3  dell'allegato 5  della  Parte  Terza  del  decreto
legislativo n. 152/2006.
  2.  In  applicazione  e per le finalita' di cui all'art. 12-bis del
regio  decreto  11 dicembre  1933, n. 1775, cosi' come modificato dal
decreto  legislativo  n. 152/2006 all'art. 96, comma 3, il riutilizzo
delle  acque  reflue e' liberamente consentito, previo trattamento di
recupero  diretto ad assicurare il rispetto dei requisiti di qualita'
di cui al comma 1.
  3.  L'autorita'  sanitaria  puo'  disporre,  ai sensi della vigente
legislazione,  divieti e limitazioni, sia temporali, sia territoriali
alle attivita' di recupero o di riutilizzo.