Art. 7. Controllo e monitoraggio degli impianti di recupero 1. L'impianto di recupero delle acque reflue e' soggetto al controllo da parte dell'autorita' competente, ai sensi dell'art. 128 del decreto legislativo n. 152/2006 per la verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui all'art. 6. Il controllo, su disposizione dell'autorita' competente e sulla base del programma di controllo di cui all'art. 128 del decreto legislativo n. 152/2006 puo' essere effettuato dal titolare dell'impianto di recupero. 2. Il titolare dell'impianto di recupero deve, in ogni caso, assicurare un sufficiente numero di autocontrolli all'uscita dell'impianto di recupero, comunque non inferiore a quello previsto dalla normativa regionale in rapporto alle specifiche utilizzazioni e, in ogni caso, con cadenza minima quindicennale. I risultati delle analisi devono essere messi a disposizione delle autorita' di controllo.