Art. 7.
         Controllo e monitoraggio degli impianti di recupero
  1.  L'impianto  di  recupero  delle  acque  reflue  e'  soggetto al
controllo  da parte dell'autorita' competente, ai sensi dell'art. 128
del  decreto  legislativo  n.  152/2006  per la verifica del rispetto
delle  prescrizioni  contenute nell'autorizzazione di cui all'art. 6.
Il  controllo, su disposizione dell'autorita' competente e sulla base
del   programma   di  controllo  di  cui  all'art.  128  del  decreto
legislativo   n.   152/2006   puo'  essere  effettuato  dal  titolare
dell'impianto di recupero.
  2.  Il  titolare  dell'impianto  di  recupero  deve,  in ogni caso,
assicurare   un   sufficiente   numero  di  autocontrolli  all'uscita
dell'impianto  di  recupero, comunque non inferiore a quello previsto
dalla  normativa  regionale in rapporto alle specifiche utilizzazioni
e,  in ogni caso, con cadenza minima quindicennale. I risultati delle
analisi  devono  essere  messi  a  disposizione  delle  autorita'  di
controllo.