Art. 8.
               Scarico alternativo nel corpo recettore
  1.  Qualora  non venga effettuato il riutilizzo dell'intera portata
trattata,  l'impianto  di  recupero delle acque reflue deve prevedere
uno  scarico  alternativo  delle  acque  reflue  trattate. Lo scarico
alternativo  deve  assicurare  al corpo recettore gli usi legittimi e
gli  obiettivi  di  qualita' di cui al Titolo II - Capo I del decreto
legislativo  n.  152/2006  e,  come minimo, deve essere conforme alle
disposizioni   del  Titolo  III  -  Capo  III  del  medesimo  decreto
legislativo.