Art. 8. Scarico alternativo nel corpo recettore 1. Qualora non venga effettuato il riutilizzo dell'intera portata trattata, l'impianto di recupero delle acque reflue deve prevedere uno scarico alternativo delle acque reflue trattate. Lo scarico alternativo deve assicurare al corpo recettore gli usi legittimi e gli obiettivi di qualita' di cui al Titolo II - Capo I del decreto legislativo n. 152/2006 e, come minimo, deve essere conforme alle disposizioni del Titolo III - Capo III del medesimo decreto legislativo.