Art. 2.
    1.  Il  Commissario  delegato  e'  autorizzato  ad  effettuare  i
rimborsi  dovuti  alle  organizzazioni  di  volontariato, debitamente
autorizzate  dal Dipartimento della protezione civile ed impiegate in
occasione  delle  manifestazioni  di  cui  in  premessa,  nonche'  al
rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il
rimborso  e'  effettuato  ai  sensi  del decreto del Presidente della
Repubblica n. 194/2001.
    2.  Il  Commissario  delegato e' autorizzato a stipulare apposite
polizze  assicurative  in  favore  del  personale  privo di coperture
assicurative,  impiegato  nelle iniziative da intraprendersi ai sensi
della presente ordinanza.