Art. 2. 1. Il Commissario delegato e' autorizzato ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile ed impiegate in occasione delle manifestazioni di cui in premessa, nonche' al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso e' effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001. 2. Il Commissario delegato e' autorizzato a stipulare apposite polizze assicurative in favore del personale privo di coperture assicurative, impiegato nelle iniziative da intraprendersi ai sensi della presente ordinanza.