Il DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1855/2005  del  14 novembre 2005,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale dell'Unione europea n. 297 del
15 novembre  2005,  con  il quale l'Unione europea ha provveduto alla
registrazione  della denominazione di origine protetta Oliva Ascolana
del  Piceno,  prevista  dall'art. 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92
del Consiglio;
  Visto   l'art.  10  del  predetto  regolamento  (CE)  n.  510/2006,
concernente i controlli;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche
agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla
stessa;
  Vista  la  comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato
art.  14 della legge n. 526/1999 dalla regione Marche con la quale il
predetto  ente  territoriale  ha indicato quale Autorita' pubblica da
designare  per  svolgere l'attivita' di controllo sulla denominazione
di  origine  protetta  di  che  trattasi  l'agenzia,  ASSAM - Agenzia
servizi  settore  agroalimentare Marche, con sede in Ancona, via Alpi
n. 20;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai  sensi  del  citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso
del gruppo tecnico di valutazione;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento
(CE)  n.  510/2006  spettano  al Ministero delle politiche agricole e
forestali,  in  quanto  Autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita'  di  controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della
legge n. 526/1999, sentite le regioni;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.
128,  come  sostituito  dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n.
526;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'agenzia  ASSAM  -  Agenzia servizi settore agroalimentare Marche,
con  sede  in  Ancona,  via  Alpi n. 20, e' designata quale Autorita'
pubblica  autorizzata ad espletare le funzioni di controllo, previste
dall'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di
origine  protetta  Oliva  Ascolana  del  Piceno, registrata in ambito
europeo  come  denominazione di origine protetta con regolamento (CE)
n. 1855/2005 del 14 novembre 2005.