IL DIRIGENTE
                dell'Ufficio autorizzazioni officine
    Visti  gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300;
    Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269,
convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.  326, che istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della salute di concerto con i
Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data
20 settembre  2004,  n.  245  recante norme sull'organizzazione ed il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato;
    Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  di amministrazione e
dell'ordinamento  del  personale  dell'Agenzia  italiana  del farmaco
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2005;
    Visto  il  conferimento  di  incarico  di  direzione dell'ufficio
autorizzazioni officine dell'area 2 «Produzione e controllo» da parte
del direttore generale del 9 agosto 2005;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;
    Visto  l'art.  19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178,
come   sostituito  dall'art.  1,  lettera h),  comma 2,  del  decreto
legislativo  18 febbraio  1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29,
commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
    Visti  il  decreto  dirigenziale S.L.488-99/D3 del 4 agosto 2000,
S.L.488-99/D3  del  17 maggio 2002 e S.L.488-99/D2 del 6 maggio 2004,
concernenti  la  sospensione  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio  -  ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo
29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni - di
alcune   specialita'   medicinali,   tra  le  quali  quelle  indicate
nell'elenco allegato al presente atto;
    Viste   le   domande   delle  ditte  titolari  delle  specialita'
medicinali   che   hanno   chiesto   la   revoca   della  sospensione
dell'autorizzazione   all'immissione  in  commercio  disposta  con  i
decreti  dirigenziali  sopra indicati, limitatamente alle specialita'
medicinali indicate nella parte dispositiva del presente atto;
    Constatato che per le specialita' medicinali indicate nella parte
dispositiva     del    presente    atto,    le    aziende    titolari
dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio hanno provveduto al
pagamento  della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge
23 dicembre 1999, n. 488;
Adotta la seguente determinazione:     Per le motivazioni esplicitate
nelle  premesse,  sono  revocati  con decorrenza immediata, i decreti
dirigenziali  S.L.488-99/D3  del  4 agosto  2000,  S.L.488-99/D3  del
17 maggio  2002 e S.L.488-99/D2 del 6 maggio 2004, limitatamente alle
specialita'  medicinali  elencate  nell'allegato  A,  che costituisce
parte  integrante  del presente atto, limitatamente alle confezioni a
margine  indicate,  ai  sensi  dell'art. 19, comma 2-bis, del decreto
legislativo 29 maggio 1991, n. 178.
    Il  presente  atto,  che ha immediata efficacia, sara' pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e notificato in
via amministrativa alle ditte interessate.
      Roma, 4 luglio 2006
                                                  Il dirigente: Marra