Art. 10.

             Comunicazione dell'istituzione dei comitati

  1.  Le  regioni, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini dei
180  giorni  di  cui  al  successivo art. 13, trasmettono all'Agenzia
italiana  per  il  farmaco  -  AIFA  l'elenco  e  la composizione dei
comitati  etici  costituiti  ai  sensi  del presente decreto, ai fini
della   ricostituzione   della   lista  dei  comitati  etici,  curata
dall'osservatorio.