Art. 13.

                          Entrata in vigore

  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il quindicesimo giorno
successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
  2.  Le  regioni  adottano  le  disposizioni  per  l'attuazione  del
presente  decreto  entro  centottanta  giorni  dalla  sua  entrata in
vigore.