Art. 3.

                   Indipendenza dei comitati etici

  1.   Il   comitato  etico  deve  essere  istituito,  organizzato  e
funzionante in modo tale da garantire l'indipendenza dello stesso.
  2. L'indipendenza del comitato etico deve essere garantita almeno:
    a) dalla mancanza di subordinazione gerarchica del comitato etico
nei confronti della struttura ove esso opera;
    b) dalla presenza di personale non dipendente dalla struttura ove
opera il comitato etico;
    c) dalla  estraneita'  e dalla mancanza di conflitti di interesse
dei  votanti rispetto alla sperimentazione proposta; i componenti del
comitato  etico  devono  firmare annualmente una dichiarazione che li
obbliga  a  non  pronunciarsi per quelle sperimentazioni per le quali
possa  sussistere  un  conflitto  di  interessi  di  tipo  diretto  o
indiretto  tra  cui  il  coinvolgimento  nella  progettazione,  nella
conduzione  o  nella  direzione  della  sperimentazione;  rapporti di
dipendenza   con   lo  sperimentatore;  rapporti  di  consulenza  con
l'azienda che produce il farmaco;
    d) dalla  mancanza  di  cointeressenze  di  tipo  economico tra i
membri  del comitato e le aziende del settore farmaceutico; pertanto,
nella  nomina  dei  membri  del comitato etico, gli amministratori si
astengono dal designare dipendenti di aziende farmaceutiche o persone
cointeressate alle attivita' economiche delle aziende farmnaceutiche.
  3)  dalle  ulteriori  norme  di  garanzia e incompatibilita' che il
Comitato  etico  ritiene  di  dover adottare e che vanno inserite nel
regolamento del comitato stesso.