Art. 6.

                          Aspetti economici

  1.  Il  comitato  etico  verifica  che  siano  coperte da parte del
promotore  della  sperimentazione  tutte  le  spese aggiuntive per le
sperimentazioni,  le  attrezzature  ed altro materiale inventariabile
necessari  per la ricerca e non in possesso della struttura, tutto il
materiale   di   consumo   e   i   medicinali   da   impiegare  nella
sperimentazione,  compreso  il  medicinale di confronto o l'eventuale
placebo.
  2.  Con  delibera  dell'organo  amministrativo  della struttura ove
opera  il comitato etico puo' essere stabilito il gettone di presenza
per i membri dei comitati etici e viene stabilita la tariffa a carico
del  promotore  per  l'assolvimento dei compiti demandati al comitato
stesso, secondo le direttive e gli indirizzi regionali.
  3.  Le tariffe di cui al comma 2 vengono determinate in misura tale
da  garantire  la completa copertura delle spese connesse ai compensi
eventualmente  stabiliti  per  i  membri  dei  comitati  etici  e  al
funzionamento degli stessi, nonche' gli oneri relativi agli uffici di
segreteria di cui all'art. 4, comma 2.