Art. 8.

           Successiva attivazione dei centri sperimentali

  1.  Nei  casi  in cui il promotore della sperimentazione ritenga di
avviare  la  sperimentazione  in nuovi centri dopo che la medesima ha
gia' ricevuto il parere unico favorevole, l'accettazione o il rifiuto
di  tale  parere  da  parte  dei suddetti centri deve essere espresso
entro  30 giorni dal ricevimento della domanda nella forma prescritta
e corredata del suddetto parere.
  2.  La facolta' di attivazione di nuovi centri sperimentali, di cui
al  comma 1,  deve  essere considerata una eccezione ed adeguatamente
motivata.