Art. 9.

                  Sospensione della sperimentazione
  1.  Qualora  il  comitato etico abbia ragioni obiettive di ritenere
che   siano   venute   a  mancare  le  condizioni  della  domanda  di
autorizzazione di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n.
211  del  2003  o qualora sia in possesso di informazioni che possano
sollevare  dubbi  sul  piano  scientifico  o  sulla  sicurezza  della
sperimentazione  clinica, ne informa l'autorita' competente di cui al
decreto  legislativo n. 211 del 2003, art. 2, comma 1, lettera t), ai
fini  della eventuale sospensione o divieto della sperimentazione, ai
sensi  dell'art.  12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 211 del
2003.  Contestualmente  il  comitato etico chiede, a nome e per conto
dell'autorita'  competente locale, le valutazioni del promotore della
sperimentazione   o   dello   sperimentatore  e  degli  altri  centri
partecipanti allo studio, fatto salvo l'intervento tempestivo in caso
di pericolo immediato.