Art. 12. Trasmissioni televisive digitali terrestri 1. La RAI e' tenuta a contribuire alla maggiore diffusione della tecnologia digitale terrestre anche per il tramite di un nuovo programma generalista in chiaro attrattivo in termini di audience e privo di pubblicita' su reti digitali terrestri in conformita' a quanto previsto dalla delibera n. 136/05/CONS e successive modificazioni. 2. Il programma di cui al comma 1, che deve valorizzare la novita' e la qualita' della programmazione al fine di incentivare la diffusione della tecnologia digitale terrestre, anche con riguardo alla diffusione della conoscenza della lingua, della cultura e delle imprese italiane, e' realizzato dalla RAI entro sei mesi dall'entrata in vigore del contratto di servizio, previa approvazione da parte dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni del relativo piano editoriale, sentito il Ministero.