Art. 12.
             Trasmissioni televisive digitali terrestri
  1.  La  RAI  e' tenuta a contribuire alla maggiore diffusione della
tecnologia  digitale  terrestre  anche  per  il  tramite  di un nuovo
programma  generalista  in chiaro attrattivo in termini di audience e
privo  di  pubblicita'  su  reti  digitali terrestri in conformita' a
quanto   previsto   dalla   delibera   n.  136/05/CONS  e  successive
modificazioni.
  2.  Il programma di cui al comma 1, che deve valorizzare la novita'
e  la  qualita'  della  programmazione  al  fine  di  incentivare  la
diffusione  della  tecnologia  digitale terrestre, anche con riguardo
alla  diffusione della conoscenza della lingua, della cultura e delle
imprese italiane, e' realizzato dalla RAI entro sei mesi dall'entrata
in  vigore  del  contratto  di servizio, previa approvazione da parte
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni del relativo piano
editoriale, sentito il Ministero.