Art. 13.
Destinazione   della   capacita'   trasmissiva  delle  reti  digitali
                              terrestri
  1.  La  RAI,  conformemente  a  quanto  previsto  dalle delibere n.
435/01/CONS  e  n.  136/05/CONS,  e  loro  successive modificazioni e
integrazioni, destina a fornitori di contenuti indipendenti almeno il
40%   della  capacita'  trasmissiva  dei  blocchi  di  diffusione  di
programmi  televisivi in tecnica digitale terrestre, ad esclusione di
quello di riserva pubblica.