Art. 13. Destinazione della capacita' trasmissiva delle reti digitali terrestri 1. La RAI, conformemente a quanto previsto dalle delibere n. 435/01/CONS e n. 136/05/CONS, e loro successive modificazioni e integrazioni, destina a fornitori di contenuti indipendenti almeno il 40% della capacita' trasmissiva dei blocchi di diffusione di programmi televisivi in tecnica digitale terrestre, ad esclusione di quello di riserva pubblica.