Art. 14. Servizi di diffusione via satellite e via cavo e accessibilita' della programmazione diffusa in simulcast 1. Al fine di diffondere la conoscenza della lingua, della cultura e dell'economia del Paese nel contesto internazionale, e di promuovere l'innovazione tecnologica con particolare riguardo ai processi di convergenza multimediale, la RAI incrementa la realizzazione di programmi televisivi via satellite e via cavo. 2. La RAI assicura agli utenti, in regola con il pagamento del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, l'accesso all'intera programmazione RAI diffusa sulle reti analogiche in forma non codificata e trasmessa in simulcast via satellite e via cavo. 3. Le modalita' attuative per l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 2 sono stabilite nel contratto di servizio.