Art. 14.
Servizi di diffusione via satellite e via cavo e accessibilita' della
                 programmazione diffusa in simulcast
  1.  Al fine di diffondere la conoscenza della lingua, della cultura
e   dell'economia   del  Paese  nel  contesto  internazionale,  e  di
promuovere  l'innovazione  tecnologica  con  particolare  riguardo ai
processi   di   convergenza   multimediale,   la  RAI  incrementa  la
realizzazione di programmi televisivi via satellite e via cavo.
  2.  La  RAI  assicura  agli  utenti, in regola con il pagamento del
canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938,
n.  246,  convertito  dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive
modificazioni,  l'accesso all'intera programmazione RAI diffusa sulle
reti  analogiche in forma non codificata e trasmessa in simulcast via
satellite e via cavo.
  3.  Le modalita' attuative per l'adempimento dell'obbligo di cui al
comma 2 sono stabilite nel contratto di servizio.