Art. 16. Sperimentazione di nuove tecnologie trasmissive 1. Al fine di promuovere l'evoluzione tecnica e lo sviluppo industriale del Paese, la RAI sperimenta la diffusione di contenuti radiotelevisivi mediante l'uso di nuove tecnologie trasmissive quali il DVB-H, l'Alta definizione, l'IP Television, il Wi-Max e di ogni altra tecnologia evolutiva a larga banda nel rispetto dei principi di parita' di trattamento e non discriminazione, nonche' delle norme in materia di accesso alla capacita' trasmissiva digitale terrestre di cui all'art. 13 del presente provvedimento. 2. Nelle sperimentazioni di cui al comma 1, la RAI e' tenuta all'osservanza della regolamentazione stabilita dall'Autorita' e dal Ministero per la diffusione di contenuti televisivi in modalita' evolutive.