Art. 16.
           Sperimentazione di nuove tecnologie trasmissive
  1.  Al  fine  di  promuovere  l'evoluzione  tecnica  e  lo sviluppo
industriale  del  Paese, la RAI sperimenta la diffusione di contenuti
radiotelevisivi  mediante l'uso di nuove tecnologie trasmissive quali
il  DVB-H,  l'Alta  definizione, l'IP Television, il Wi-Max e di ogni
altra tecnologia evolutiva a larga banda nel rispetto dei principi di
parita'  di trattamento e non discriminazione, nonche' delle norme in
materia  di  accesso alla capacita' trasmissiva digitale terrestre di
cui all'art. 13 del presente provvedimento.
  2.  Nelle  sperimentazioni  di  cui  al  comma  1, la RAI e' tenuta
all'osservanza  della regolamentazione stabilita dall'Autorita' e dal
Ministero  per  la  diffusione  di  contenuti televisivi in modalita'
evolutive.