Art. 17.
Esercizio  dei  blocchi  di  diffusione  per  la  tecnologia digitale
                              terrestre
  1.  Ferma  restando  la riserva alla RAI di un blocco di diffusione
per   palinsesti  radiofonici  e  di  un  blocco  di  diffusione  per
palinsesti   televisivi  in  chiaro  sui  quali  non  possono  essere
trasmessi  programmi di altri fornitori di contenuti, per l'esercizio
di  ulteriori blocchi di diffusione la medesima e' tenuta al rispetto
dell'obbligo di separazione societaria previsto dall'art. 5, comma 1,
lettera g), n. 2, del testo unico.
  2.  Ai fini di quanto previsto dal comma 1, la RAI puo' chiedere il
rilascio  della licenza di operatore di rete, anche a favore di altra
societa'  da  essa  controllata,  ad essa collegata o controllante il
soggetto, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, a condizione che
tale   societa'  soddisfi,  all'atto  della  richiesta,  i  requisiti
previsti dalla normativa vigente.