Art. 17. Esercizio dei blocchi di diffusione per la tecnologia digitale terrestre 1. Ferma restando la riserva alla RAI di un blocco di diffusione per palinsesti radiofonici e di un blocco di diffusione per palinsesti televisivi in chiaro sui quali non possono essere trasmessi programmi di altri fornitori di contenuti, per l'esercizio di ulteriori blocchi di diffusione la medesima e' tenuta al rispetto dell'obbligo di separazione societaria previsto dall'art. 5, comma 1, lettera g), n. 2, del testo unico. 2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, la RAI puo' chiedere il rilascio della licenza di operatore di rete, anche a favore di altra societa' da essa controllata, ad essa collegata o controllante il soggetto, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, a condizione che tale societa' soddisfi, all'atto della richiesta, i requisiti previsti dalla normativa vigente.