Art. 18.
           Finanziamento e gestione economico-finanziaria
  1.  Nella  gestione  economico-finanziaria  la  RAI  e'  tenuta  al
rispetto  di  quanto previsto dall'art. 7, comma 5 e dall'art. 47 del
testo  unico  in  materia  di  finanziamento  del  servizio  pubblico
generale  radiotelevisivo  e  delle  conseguenti  deliberazioni sulla
contabilita' separata adottate dall'Autorita'.
  2.  La  RAI  e'  tenuta,  altresi',  ad adottare criteri tecnici ed
economici  di  gestione  idonei  a  consentire  il  raggiungimento di
obiettivi  di efficienza aziendale e di razionalizzazione del proprio
assetto organizzativo. Nell'ottica di una gestione ispirata a criteri
di  efficienza  la  RAI  persegue altresi' l'obiettivo di un adeguato
ritorno  sul  capitale e sugli investimenti e puo' svolgere attivita'
collaterali,  nel  rispetto di quanto previsto dall'art. 45, comma 5,
del testo unico.