Art. 18. Finanziamento e gestione economico-finanziaria 1. Nella gestione economico-finanziaria la RAI e' tenuta al rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 5 e dall'art. 47 del testo unico in materia di finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo e delle conseguenti deliberazioni sulla contabilita' separata adottate dall'Autorita'. 2. La RAI e' tenuta, altresi', ad adottare criteri tecnici ed economici di gestione idonei a consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza aziendale e di razionalizzazione del proprio assetto organizzativo. Nell'ottica di una gestione ispirata a criteri di efficienza la RAI persegue altresi' l'obiettivo di un adeguato ritorno sul capitale e sugli investimenti e puo' svolgere attivita' collaterali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 45, comma 5, del testo unico.