Art. 3.
         Sistema di valutazione della qualita' dell'offerta
  1.  La  RAI  e'  tenuta  ad adottare un sistema di valutazione che,
avvalendosi   di   appositi   indicatori   basati   sui   criteri  di
programmazione  di  cui  all'art.  2  e sugli indici di soddisfazione
degli  utenti,  misuri il grado di qualita' dell'offerta televisiva e
radiofonica.  La  Rai  consulta,  periodicamente, le associazioni dei
consumatori sul grado di soddisfazione degli utenti.
  2.  Il sistema di valutazione della qualita' dell'offerta di cui al
comma  1,  e' sottoposto a controllo da parte di un organismo esterno
alla  RAI composto di sette esperti particolarmente qualificati nella
materia,  scelti  dall'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni
d'intesa  con  il  Ministero  e  nominati  dalla  RAI, entro tre mesi
dall'entrata in vigore del contratto di servizio.
  3.  All'attivita'  dell'organismo di cui al comma 2 la RAI fornisce
supporto  organizzativo  e  logistico  mediante  le  proprie  risorse
strumentali  e  di personale, senza oneri a carico del bilancio dello
Stato.
  4. Il sistema di valutazione della qualita' dell'offerta e' avviato
dalla  RAI  entro  tre  mesi  dall'entrata in vigore del contratto di
servizio  che  determina  gli  indicatori di qualita' e gli indici di
soddisfazione  di  cui  al  comma  1.  Gli esiti delle verifiche sono
trasmessi  all'Autorita'  e  al  Ministero e resi pubblici dalla RAI,
anche attraverso il proprio sito web, con cadenza quadrimestrale.