Art. 3. Sistema di valutazione della qualita' dell'offerta 1. La RAI e' tenuta ad adottare un sistema di valutazione che, avvalendosi di appositi indicatori basati sui criteri di programmazione di cui all'art. 2 e sugli indici di soddisfazione degli utenti, misuri il grado di qualita' dell'offerta televisiva e radiofonica. La Rai consulta, periodicamente, le associazioni dei consumatori sul grado di soddisfazione degli utenti. 2. Il sistema di valutazione della qualita' dell'offerta di cui al comma 1, e' sottoposto a controllo da parte di un organismo esterno alla RAI composto di sette esperti particolarmente qualificati nella materia, scelti dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con il Ministero e nominati dalla RAI, entro tre mesi dall'entrata in vigore del contratto di servizio. 3. All'attivita' dell'organismo di cui al comma 2 la RAI fornisce supporto organizzativo e logistico mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. 4. Il sistema di valutazione della qualita' dell'offerta e' avviato dalla RAI entro tre mesi dall'entrata in vigore del contratto di servizio che determina gli indicatori di qualita' e gli indici di soddisfazione di cui al comma 1. Gli esiti delle verifiche sono trasmessi all'Autorita' e al Ministero e resi pubblici dalla RAI, anche attraverso il proprio sito web, con cadenza quadrimestrale.