Art. 4. Programmazione per i minori 1. La programmazione della RAI e' rigorosamente improntata al rispetto delle norme comunitarie a tutela dei minori e a quanto previsto dall'art. 34 del testo unico, ivi comprese le disposizioni stabilite dal codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002. La RAI tiene nel massimo conto le raccomandazioni e le decisioni del comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione TV e minori. 2. Nella fasce orarie destinate ad una visione familiare, comprese tra le ore 7 e le ore 22,30, durante la quale deve essere trasmessa una programmazione che rispetti la dignita' dei minori evitando la messa in onda di programmi che possano creare in loro turbamento, la RAI e' tenuta a realizzare una quota di programmazione annuale, da fissare nel contratto di servizio, dedicata ai programmi di intrattenimento per i minori e di formazione ed informazione per l'infanzia e l'adolescenza, che tenga conto dei criteri previsti dal codice di autoregolamentazione Tv e minori, in particolare per quanto riguarda la fascia compresa tra le ore 16 e le ore 20. 3. La RAI e' tenuta a dedicare appositi spazi ad informazioni sull'uso corretto ed appropriato delle trasmissioni televisive da parte dei minori, anche segnalando, attraverso sistemi di chiara evidenza visiva, i programmi adatti ai minori e adolescenti, quelli adatti ad una visione congiunta e quelli adatti ad un pubblico piu' adulto, dando esauriente e preventiva informazione di detta programmazione e rispettando gli orari di trasmissione. La RAI adotta il sistema di segnalazione visiva previa consultazione con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e con il Comitato TV e minori.