Art. 4.
                     Programmazione per i minori
  1.  La  programmazione  della  RAI  e'  rigorosamente improntata al
rispetto  delle  norme  comunitarie  a  tutela  dei minori e a quanto
previsto  dall'art.  34 del testo unico, ivi comprese le disposizioni
stabilite dal codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il
29 novembre 2002. La RAI tiene nel massimo conto le raccomandazioni e
le   decisioni   del   comitato   di   applicazione   del  codice  di
autoregolamentazione TV e minori.
  2.  Nella fasce orarie destinate ad una visione familiare, comprese
tra  le  ore 7 e le ore 22,30, durante la quale deve essere trasmessa
una  programmazione  che  rispetti la dignita' dei minori evitando la
messa  in onda di programmi che possano creare in loro turbamento, la
RAI  e'  tenuta  a realizzare una quota di programmazione annuale, da
fissare   nel   contratto  di  servizio,  dedicata  ai  programmi  di
intrattenimento  per  i  minori  e  di formazione ed informazione per
l'infanzia  e l'adolescenza, che tenga conto dei criteri previsti dal
codice di autoregolamentazione Tv e minori, in particolare per quanto
riguarda la fascia compresa tra le ore 16 e le ore 20.
  3.  La  RAI  e'  tenuta  a  dedicare appositi spazi ad informazioni
sull'uso  corretto  ed  appropriato  delle trasmissioni televisive da
parte  dei  minori,  anche  segnalando,  attraverso sistemi di chiara
evidenza  visiva,  i programmi adatti ai minori e adolescenti, quelli
adatti  ad  una visione congiunta e quelli adatti ad un pubblico piu'
adulto,   dando   esauriente   e  preventiva  informazione  di  detta
programmazione e rispettando gli orari di trasmissione. La RAI adotta
il   sistema   di   segnalazione   visiva  previa  consultazione  con
l'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni e con il Comitato TV
e minori.