Art. 6. Programmazione audiovisiva europea 1. Il contratto di servizio stabilisce, nel rispetto della quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui da destinare alla produzione di opere europee, ai sensi dell'art. 44, comma 5, del testo unico, la percentuale da riservare ai film, compresi quelli destinati all'utilizzo prioritario nelle sale cinematografiche, nonche' la riserva di produzione, o acquisto, da produttori indipendenti italiani o europei, di cartone animato appositamente prodotto per la formazione dell'infanzia. Tali percentuali tengono conto dell'obiettivo di favorire lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea, ivi inclusa quella realizzata dai produttori indipendenti e di promuovere la lingua e la cultura italiana salvaguardando l'identita' nazionale. 2. La RAI riserva spazi diffusivi nelle reti via satellite alle opere audiovisive e ai film europei, secondo le percentuali minime che saranno fissate nel contratto di servizio, anche svolgendo rassegne cinematografiche accompagnate da trasmissioni di approfondimento sui temi trattati dalle rassegne. 3. La RAI e' tenuta ad istituire sistemi di monitoraggio e verifica del rispetto delle quote previste dal presente articolo, trasmettendo annualmente all'Autorita' e al Ministero la documentazione rilevante per la vigilanza sul rispetto del citato obbligo.