Art. 6.
                 Programmazione audiovisiva europea
  1.  Il  contratto  di servizio stabilisce, nel rispetto della quota
non  inferiore  al  15  per  cento  dei  ricavi  complessivi annui da
destinare  alla  produzione  di opere europee, ai sensi dell'art. 44,
comma  5,  del  testo  unico,  la  percentuale  da riservare ai film,
compresi   quelli   destinati  all'utilizzo  prioritario  nelle  sale
cinematografiche,  nonche'  la  riserva di produzione, o acquisto, da
produttori  indipendenti  italiani  o  europei,  di  cartone  animato
appositamente   prodotto   per   la  formazione  dell'infanzia.  Tali
percentuali tengono conto dell'obiettivo di favorire lo sviluppo e la
diffusione  della  produzione audiovisiva europea, ivi inclusa quella
realizzata dai produttori indipendenti e di promuovere la lingua e la
cultura italiana salvaguardando l'identita' nazionale.
  2.  La  RAI  riserva  spazi diffusivi nelle reti via satellite alle
opere  audiovisive  e  ai film europei, secondo le percentuali minime
che  saranno  fissate  nel  contratto  di  servizio,  anche svolgendo
rassegne    cinematografiche    accompagnate   da   trasmissioni   di
approfondimento sui temi trattati dalle rassegne.
  3. La RAI e' tenuta ad istituire sistemi di monitoraggio e verifica
del rispetto delle quote previste dal presente articolo, trasmettendo
annualmente  all'Autorita' e al Ministero la documentazione rilevante
per la vigilanza sul rispetto del citato obbligo.