Art. 7. Promozione delle minoranze linguistiche 1. La RAI assicura la programmazione in favore delle minoranze linguistiche, allo scopo di favorire e promuovere l'identita' culturale nell'ambito delle apposite convenzioni previste dagli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103. 2. La RAI assicura le condizioni per la tutela delle lingue minoritarie presenti sul territorio, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482, secondo le linee di indirizzo stabilite nel contratto di servizio, nell'ambito della compatibilita' finanziaria.