Art. 7.
               Promozione delle minoranze linguistiche
  1.  La  RAI  assicura  la  programmazione in favore delle minoranze
linguistiche,   allo  scopo  di  favorire  e  promuovere  l'identita'
culturale  nell'ambito  delle  apposite  convenzioni  previste  dagli
articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
  2.  La  RAI  assicura  le  condizioni  per  la  tutela delle lingue
minoritarie presenti sul territorio, ai sensi della legge 15 dicembre
1999,  n.  482, secondo le linee di indirizzo stabilite nel contratto
di servizio, nell'ambito della compatibilita' finanziaria.