Art. 8.
         Promozione delle programmazioni regionali e locali
  1.  La  RAI  diffonde trasmissioni dedicate agli ambiti regionali e
locali, operando in collaborazione con le regioni e gli enti locali e
valorizzando i centri di produzione decentrati, in particolare per le
esigenze  di  formazione,  informazione,  promozione  culturale e del
patrimonio artistico ed ambientale.
  2.  Nell'ambito  dei  contratti  di  servizio  regionali  e, per le
province   di  Trento  e  Bolzano,  provinciali,  sono  definiti  gli
specifici  compiti  di  servizio  pubblico  che  la concessionaria e'
tenuta  ad  adempiere,  comunque  garantendo  la  tutela  dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e
la salvaguardia delle identita' locali.