Art. 8. Promozione delle programmazioni regionali e locali 1. La RAI diffonde trasmissioni dedicate agli ambiti regionali e locali, operando in collaborazione con le regioni e gli enti locali e valorizzando i centri di produzione decentrati, in particolare per le esigenze di formazione, informazione, promozione culturale e del patrimonio artistico ed ambientale. 2. Nell'ambito dei contratti di servizio regionali e, per le province di Trento e Bolzano, provinciali, sono definiti gli specifici compiti di servizio pubblico che la concessionaria e' tenuta ad adempiere, comunque garantendo la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la salvaguardia delle identita' locali.