Art. 2. Ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, si fa riferimento: a) al prezzo medio e alla variazione percentuale annuale per la parte eccedente il 10%, rilevati nella tabella riportata all'art. 1 del presente decreto, per la determinazione delle compensazioni relative al materiale da costruzione impiegato nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno 2005, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2004 o anteriormente; b) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10%, rilevati nella tabella allegata al decreto ministeriale 30 giugno 2005, per la determinazione delle compensazioni relative ai materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno 2005 e nell'anno 2004, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2003 o anteriormente. Roma, 11 ottobre 2006 Il Ministro: Di Pietro