Art. 2.
  Ai  sensi degli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del
decreto   legislativo   n.   163/2006   e   successive  modifiche  ed
integrazioni, si fa riferimento:
    a) al  prezzo  medio e alla variazione percentuale annuale per la
parte  eccedente  il 10%, rilevati nella tabella riportata all'art. 1
del  presente  decreto,  per  la  determinazione  delle compensazioni
relative  al  materiale  da  costruzione  impiegato nelle lavorazioni
contabilizzate nell'anno 2005, qualora l'offerta sia stata presentata
nel 2004 o anteriormente;
    b) ai  prezzi  medi  e alle variazioni percentuali annuali per la
parte  eccedente  il  10%, rilevati nella tabella allegata al decreto
ministeriale    30 giugno   2005,   per   la   determinazione   delle
compensazioni  relative  ai  materiali da costruzione impiegati nelle
lavorazioni  contabilizzate  nell'anno 2005 e nell'anno 2004, qualora
l'offerta sia stata presentata nel 2003 o anteriormente.
    Roma, 11 ottobre 2006
                                               Il Ministro: Di Pietro