(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
REGOLAMENTO  CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER
   LA  PREVENZIONE  E  LA  SICUREZZA  DEL  LAVORO E LA DISCIPLINA DEL
   RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI
  Approvato dal consiglio di amministrazione con delibera n. 2/2006
   del 16 febbraio 2006 e con delibera n. 9/2006 del 2 agosto 2006
                               Parte I
                          PRINCIPI GENERALI
                  E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
                               Art. 1.
                       Oggetto del regolamento
    1.  Il  presente  regolamento  disciplina  l'organizzazione delle
strutture  e  il  rapporto  di  lavoro  dei  dipendenti dell'Istituto
superiore  per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, con
sede  legale  in  Roma,  via  Urbana n. 167, al fine di sviluppare le
attivita'  di  cui  all'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 303/2002.
                               Art. 2.
                          Principi generali
    1.  Il  presente  regolamento  e'  adottato  nel  rispetto  della
normativa  generale  sulla  organizzazione e l'ordinamento del lavoro
delle amministrazioni pubbliche e si uniforma ai seguenti principi:
      a) rispetto    della   distinzione   tra   responsabilita'   di
programmazione,  indirizzo  e  controllo  degli  organi  di direzione
politico-amministrativa,    e    responsabilita'   gestionali   della
dirigenza;
      b) ottimizzazione di prestazioni e servizi all'utente;
      c) valorizzazione delle risorse umane;
      d) potenziamento   della   responsabilita'   e   dell'autonomia
nell'esercizio delle funzioni di direzione delle strutture interne;
      e) perseguimento  degli  obiettivi  di efficienza, efficacia ed
economicita' dell'azione amministrativa;
      f) innovazione e competitivita', anche in vista di sinergie con
altre pubbliche amministrazioni;
      g) garanzia   di   legalita',   imparzialita',   trasparenza  e
pubblicita' degli atti e delle procedure;
      h) garanzia   di   controllo   dei  risultati  delle  attivita'
amministrativa, tecnica, scientifica e di servizio;
      i) rispondenza    dell'azione    amministrativa   al   pubblico
interesse;
      j) garanzia   della   liberta'  di  ricerca  di  ricercatori  e
tecnologi;
      k) articolazione  e  distinzione  delle strutture di linea e di
diretta  collaborazione  per  funzioni omogenee all'interno delle tre
aree:      tecnico-scientifica,      processi     organizzativi     e
amministrativocontabile;
      l) tutela della liberta' e dell'attivita' sindacale nelle forme
previste  dalle  disposizioni  di cui al decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165,  alla  legge  20 maggio  1970,  n.  300  e successive
modificazioni, e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
                               Art. 3.
                    Obiettivi dell'organizzazione
    1.  L'ISPESL organizza le proprie strutture al fine di realizzare
un  assetto  funzionale  all'attuazione  dei programmi definiti dagli
organi  di  indirizzo  politico-amministrativo  o fissati da norme di
legge o di regolamento; obiettivi prioritari di tali programmi sono:
      a) valorizzare  le  funzioni di pianificazione, programmazione,
coordinamento, indirizzo e controllo;
      b) incrementare   l'efficacia,   l'efficienza   della   ricerca
nazionale e internazionale, la qualita' dei servizi erogati dall'ente
e  la  sua  capacita'  di  rispondere  alle esigenze degli utenti, in
particolare le piccole e medie imprese;
      c) conciliare gli orari di servizio, di lavoro e di apertura al
pubblico  con  le  esigenze  dell'utenza  e con gli orari delle altre
pubbliche amministrazioni dell'Unione europea;
      d) responsabilizzare  il  personale al risultato dell'attivita'
lavorativa,   attraverso   il   suo   coinvolgimento,  motivazione  e
aggiornamento;
      e) ampliare  per  il  tramite  della  formazione  continua,  il
patrimonio di conoscenze e competenze dell'organizzazione;
      f) sviluppare i sistemi informativi e informatici;
      g) valutare  la  qualita'  delle  prestazioni, la soddisfazione
dell'utenza,  interna  ed esterna, il benessere nei luoghi di lavoro,
con un idoneo sistema di controlli;
      h) promuovere  le  attivita' dell'ente, attivando un sistema di
informazione e comunicazione, interna ed esterna;
      i) rendere  le  strutture  scientifiche  centrali e periferiche
flessibili nell'articolazione ed organizzazione.
                               Art. 4.
                          Incompatibilita'
    1.  Si  applicano  le disposizioni di cui all'art. 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche.
    2.  Gli  incarichi  di  direzione  delle  strutture  previste nel
presente  regolamento  sono  incompatibili  con  quella  di  membro e
appartenente agli organi collegiali dell'Istituto.
                               Art. 5.
                   Quadro normativo di riferimento
    1.  Il  quadro normativo di riferimento e' costituito dal decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche, dal decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, dal decreto del Presidente della
Repubblica   4 dicembre   2002,  n.  303,  dai  contratti  collettivi
nazionali  di lavoro di comparto e dalle leggi sul rapporto di lavoro
subordinato nell'impresa.
    2.  Ove  specifiche disposizioni di legge vigenti regolino alcuni
particolari  istituti  giuridici  connessi  al rapporto di lavoro del
personale  dipendente  delle  pubbliche  amministrazioni, le predette
disposizioni    trovano   applicazione   anche   per   il   personale
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
                              Parte II
                   ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
                               Art. 6.
                       Articolazione generale
    1.   La  struttura  organizzativa  e  funzionale  dell'ISPESL  e'
costituita da:
    2. Organi statutari:
      a) presidente;
      b) consiglio di amministrazione;
      c) direttore generale;
      d) comitato scientifico;
      e) collegio dei revisori.
    3. Uffici di diretta collaborazione con gli organi statutari.
    4. Strutture centrali:
      a) dipartimenti tecnico-scientifici;
      b) dipartimento processi organizzativi;
      c) dipartimento  del  bilancio,  del  personale  e degli affari
generali.
    5. Strutture territoriali:
      a) centri di ricerca;
      b) agenzie territoriali.
                               Art. 7.
                           Aree funzionali
    1.  Le strutture interne dell'Istituto sono articolate e distinte
in tre aree tipologiche:
      a) tecnico-scientifica;
      b) processi organizzativi;
      c) amministrativo-contabile.
                              Titolo I
                               Capo I
                          Organi statutari
                               Art. 8.
                             Presidente
    1.  Il  presidente,  scelto  tra  personalita'  appartenenti alla
comunita'  scientifica,  dotato  di  alta, riconosciuta e documentata
professionalita'  tecnico-scientifica  nelle  materie  di  competenza
dell'Istituto,   e'   nominato   con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri, su
proposta del Ministro della salute.
    2.  Il  presidente  dura  in  carica  cinque  anni  e puo' essere
confermato una sola volta.
    3. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e
presiede  il  consiglio di amministrazione, il comitato scientifico e
ne stabilisce l'ordine del giorno.
    4. Il presidente inoltre:
      a) sovrintende   all'andamento   dell'Istituto   e  vigila  sul
corretto   funzionamento   delle  strutture,  assicurandone  l'unita'
operativa e di indirizzo;
      b) predispone, con la collaborazione degli uffici interessati e
sentito il comitato scientifico, il piano triennale da sottoporre per
l'approvazione al consiglio di amministrazione;
      c) cura  i  rapporti  istituzionali  e la comunicazione esterna
dell'Istituto;
      d) valuta,  su  parere  obbligatorio  del comitato scientifico,
l'attivita' delle strutture tecniche dell'Istituto;
      e) conferisce,  sentito il direttore generale, gli incarichi di
livello  dirigenziale  generale e conferisce, sentito il consiglio di
amministrazione,   gli   incarichi   di   direzione  delle  strutture
tecnico-scientifiche.
    5.   Al   presidente   e'   attribuita  un'indennita'  di  carica
determinata con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
    6. Il presidente, se appartenente ad amministrazioni dello Stato,
ovvero  ad  altre  istituzioni  o  enti  pubblici,  e'  collocato  in
aspettativa  per la durata dell'incarico, secondo le disposizioni dei
rispettivi  ordinamenti;  se  professore o ricercatore universitario,
puo'  essere  collocato  in  aspettativa  senza assegni a domanda, ai
sensi  dell'art.  12  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382.
                               Art. 9.
                    Consiglio di amministrazione
    1.  Il  consiglio di amministrazione, nominato dal Ministro della
salute,  e'  composto  dal  presidente  e  da  otto  componenti cosi'
individuati:
      a) due esperti designati dal Ministro della salute;
      b) un  esperto  designato  dalla  Conferenza  permanente  per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano;
      c) un  esperto designato dall'Associazione nazionale dei comuni
italiani;
      d) quattro   esperti  designati  rispettivamente  dal  Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca scientifica, dal
Ministro  delle attivita' produttive, dal Ministro del lavoro e delle
politiche  sociali  e  dal  Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio;
      e) esercita    le   funzioni   di   segretario   un   dirigente
amministrativo.
    2.  Gli  esperti devono essere scelti tra persone particolarmente
competenti,    di    documentata   professionalita'   nelle   materie
tecnico-scientifiche  e  giuridiche  che  rientrano  nell'ambito  dei
compiti svolti dall'Istituto.
    3. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.
    4.  Ai  componenti  del  consiglio  di  amministrazione spetta il
compenso  che sara' fissato con decreto del Ministro della salute, di
concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze. Con analogo
decreto  saranno  determinati i gettoni di presenza e le modalita' di
rimborso delle spese di missione.
    5. Il consiglio di amministrazione puo' eleggere nel proprio seno
un vicepresidente. Tale incarico e' gratuito.
    6.   Con   regolamento   dell'Istituto  saranno  disciplinate  le
modalita' di funzionamento del consiglio di amministrazione.
                              Art. 10.
              Compiti del consiglio di amministrazione
    1. Il consiglio di amministrazione:
      a) ha  compiti  e  poteri  di  programmazione  e di indirizzo e
adotta i necessari atti deliberativi, definendo le linee guida per la
predisposizione  del  piano  triennale da approvarsi con la procedura
prevista  dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n.
303/2002,  del bilancio e dei regolamenti, sulla base degli indirizzi
strategici ricevuti dal Ministro della salute;
      b) delibera   il   bilancio   di   previsione  e  le  eventuali
variazioni, nonche' il conto consuntivo;
      c) su  proposta  del presidente, delibera il piano triennale di
attivita' dell'Istituto, la pianta organica e le eventuali variazioni
dei fabbisogni di personale;
      d) delibera i regolamenti;
      e) delibera   la   eventuale  partecipazione  dell'Istituto  in
societa'   private   aventi   scopi   coincidenti  con  le  attivita'
istituzionali   dell'Istituto,  nel  rispetto  dei  criteri  e  delle
modalita'  determinati con il regolamento di cui all'art. 3, comma 1,
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  303/2002, salvo
comunque,  se  del  caso,  l'utilizzo  economico  dei risultati della
propria ricerca.
    2.  Il  consiglio  di  amministrazione  si  riunisce di regola in
seduta  ordinaria una volta ogni due mesi, con avviso da comunicare a
tutti  i  componenti,  ai quali va contestualmente trasmesso l'ordine
del giorno, almeno cinque giorni prima.
    3.  In  caso  di  urgenza  o  su  richiesta della maggioranza dei
componenti,   il   consiglio   puo'   essere   convocato   in  seduta
straordinaria, con avviso da recapitare almeno quarantotto ore prima,
con le stesse forme previste dal comma 2.
                              Art. 11.
                         Direttore generale
    1.  Il  direttore  generale  e' nominato con decreto del Ministro
della  salute,  su  proposta del Presidente, ed e' scelto tra persone
laureate  di  larga, provata e documentata esperienza di direzione in
materia  di  gestione  ed  amministrazione. Il rapporto di lavoro del
direttore  generale  e'  regolato con contratto di diritto privato di
durata    massima    quinquennale.   Ai   dipendenti   di   pubbliche
amministrazioni  si applica quanto previsto dall'art. 5, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002.
    2. Il direttore generale:
      a) partecipa  con  voto consultivo alle sedute del consiglio di
amministrazione;
      b) attua i provvedimenti del consiglio di amministrazione;
      c) cura  la  predisposizione  del  bilancio di previsione e del
conto  consuntivo,  sulla  scorta  delle  linee  guida  indicate  dal
consiglio di amministrazione;
      d) elabora  le  proposte  da  sottoporre al presidente relative
alle   risorse  finanziarie  da  assegnare  con  l'indicazione  degli
obiettivi da conseguire;
      e) attua   quanto   previsto   nel   piano   delle   attivita',
sovrintendendo e coordinando l'attivita' dei dirigenti;
      f) promuove lo sviluppo organizzativo e la valorizzazione delle
risorse   umane;   cura,   con   i   dirigenti,   la   definizione  e
l'aggiornamento dell'assetto organizzativo dell'Istituto;
      g) vigila  sistematicamente  sull'andamento della gestione, con
riferimento   al   piano  triennale  ed  al  budget,  sviluppando  ed
utilizzando idonei strumenti di controllo;
      h) conferisce   gli   incarichi  di  livello  dirigenziale  non
generale,  ad  esclusione  di  quelli relativi ai dirigenti assegnati
agli uffici di livello dirigenziale generale;
      i) adotta  gli  atti  relativi alla gestione dell'Istituto, non
rientranti  nella  specifica  competenza  del  presidente  o dei vari
dirigenti;
      l) approva  l'indizione  delle procedure concorsuali in materia
di servizi, lavori e forniture che superino la soglia comunitaria.
                              Art. 12.
                        Comitato scientifico
    1.  Il comitato scientifico e' nominato, con decreto del Ministro
della  salute,  tra  persone  esperte  nelle  materie  di  competenza
dell'Istituto. Il comitato dura in carica tre anni ed e' composto:
      a) dal presidente;
      b) da otto esperti, anche stranieri, su proposta del presidente
dell'ISPESL;
      c) da  tre  esperti designati dalla Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano;
      d) da  dieci esperti in rappresentanza rispettivamente: tre del
Ministero   della   salute,   uno   del   Ministero  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica,  uno  del Ministero
dell'ambiente  e della tutela del territorio, uno del Ministero delle
attivita'  produttive, uno del Ministero degli affari esteri, uno del
Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, uno del Ministero
dell'interno   e   uno  del  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali;
      e) le  funzioni  di  segretario  sono  svolte  da  un dirigente
amministrativo.
    2.  Alle  riunioni del comitato possono partecipare, altresi', su
invito  del presidente e senza diritto di voto, dirigenti di ricerca,
ricercatori  e  tecnologi  dell'Istituto.  Possono,  altresi', essere
chiamati   a   partecipare,   senza  diritto  di  voto,  personalita'
scientifiche  esterne,  in relazione alla particolare rilevanza della
materia oggetto di valutazione.
    3.  Il compenso per i componenti esterni del comitato, nonche' il
gettone  di presenza e le spese di missione, sono fissati con decreto
del  Ministro  della  salute  e  del  Ministro  dell'economia e delle
finanze.
                              Art. 13.
                  Compiti del Comitato scientifico
    1. Il comitato scientifico:
      a) esprime  parere  sui progetti di collaborazione e di ricerca
con organismi nazionali ed internazionali sia pubblici che privati;
      b) svolge,  su  richiesta  del  presidente  o  del consiglio di
amministrazione,  attivita' di consulenza in ordine a specifici piani
e programmi di attivita';
      c) esprime  parere  sulle  materie  di  studio e ricerca per le
quali assegnare le borse di studio;
      d) esprime  annualmente pareri obbligatori sull'attivita' delle
strutture  tecnico-scientifiche  nelle  quali e' articolato l'ISPESL,
sulla base di criteri fissati dal medesimo comitato;
      e) esprime     parere    sull'ordinamento    delle    strutture
tecnico-scientifiche dell'Istituto.
    2.  Il  comitato  si  riunisce  di norma ogni tre mesi e tutte le
volte  che  il  Consiglio  di  amministrazione  o  il  presidente  lo
ritengano necessario.
                              Art. 14.
                   Collegio dei revisori dei conti
    1.  Il  collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri
effettivi  e  uno  supplente  nominati con decreto del Ministro della
salute,  di  cui  uno  designato  dal  Ministro dell'economia e delle
finanze, e dura in carica tre anni.
    2.  I  predetti  componenti,  ad eccezione del rappresentante del
Ministero dell'economia e delle finanze, devono essere scelti tra gli
iscritti  nel  registro  dei  revisori  contabili  o  tra  persone in
possesso  di specifica e documentata professionalita' con particolare
riferimento ai magistrati contabili.
    3. Il collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro degli
atti  di gestione e alla loro regolarita' e conformita' alle norme di
leggi  e  regolamenti,  accerta  la regolare tenuta dei libri e delle
scritture contabili, esamina il bilancio di previsione, le variazioni
ed  il conto consuntivo, effettua le verifiche di cassa e compie ogni
altro   atto   inteso  ad  accertare  la  regolarita'  dell'attivita'
dell'ISPESL.  I  componenti  del  Collegio  possono partecipare senza
diritto di voto alle sedute del Consiglio di amministrazione.
    4.  Con  provvedimento del Ministro della salute, di concerto con
il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sara'  stabilito  il
compenso  da corrispondere al presidente e ai componenti del collegio
dei revisori dei conti.
                               Capo II
      Uffici di diretta collaborazione con gli organi statutari
                              Art. 15.
           Uffici di diretta collaborazione del presidente
    1.   La  presidenza  costituisce  un  centro  di  responsabilita'
amministrativa.
    2.   Il   presidente   si   avvale,   per  le  esigenze  connesse
all'esercizio delle sue funzioni di uffici di diretta collaborazione.
Gli   incarichi   sono  conferiti  con  provvedimento  del  direttore
generale, su designazione del Presidente.
    3.  Ai  sensi  del  comma 2  sono  individuati  quattro uffici di
diretta  collaborazione denominati: ufficio di segreteria, Ufficio di
segreteria    tecnico-scientifica,    ufficio    studi   e   rapporti
istituzionali e Ufficio stampa:
      a) L'Ufficio  di  segreteria  svolge  attivita'  complessiva di
supporto  al  presidente.  All'ufficio  e'  preposto  il  capo  della
segreteria con la qualifica non inferiore al quarto livello.
      b) L'ufficio    di   segreteria   tecnico-scientifica:   svolge
attivita'  istruttorie  e  di  supporto alla presidenza nelle materie
tecnico-scientifiche,  ivi  comprese  le  attivita'  di raccordo e di
informazione  con  le strutture tecnico-scientifiche dell'Istituto ed
il  comitato  scientifico,  in particolare per la predisposizione del
piano  triennale  di attivita' e degli aggiornamenti annuali; cura le
relazioni  tecnico-scientifiche  con  organismi  ed  enti nazionali e
internazionali, in particolare con l'ISS, gli IRCCS, i Ministeri e le
regioni; assiste i ricercatori per la predisposizione dei progetti di
ricerca  nazionali,  europei  e  internazionali;  cura  le  relazioni
nazionali   e   internazionali,  prioritariamente  per  le  attivita'
culturali  istituzionali  e  gli  scambi  nell'ambito  degli  accordi
internazionali di cooperazione tecnico-scientifica; cura le relazioni
con  gli  organismi  e  gli  enti nazionali e internazionali nei vari
settori,  in  particolare  con  l'ISS,  gli  IRCCS,  i Ministeri e le
regioni;  cura  gli  adempimenti preliminari per accordi, convenzioni
quadro;  cura gli adempimenti preliminari per l'istituzione di gruppi
di  lavoro,  «osservatori»  e  comitati;  effettua le designazioni di
esperti  scientifici  in  commissioni,  comitati  e gruppi di lavoro,
effettua  la  programmazione  di congressi, simposi, tavole rotonde e
manifestazioni  scientifiche;  esprime  parere in ordine ai patrocini
per  convegni,  corsi, e alla adesione dell'Istituto a manifestazioni
tecnico-scientifiche  nazionali  e/o  internazionali  organizzate  da
soggetti  terzi. All'ufficio e' preposto un dipendente con profilo di
primo ricercatore o primo tecnologo.
      c) L'Ufficio  studi e rapporti istituzionali: svolge compiti di
studio  per  le attivita' istituzionali; segue e cura l'andamento dei
lavori  parlamentari,  le  concertazioni  e  le  intese  con le altre
amministrazioni; cura i rapporti con il Parlamento e gli altri organi
costituzionali,  con  la  Conferenza Stato-regioni e le regioni e gli
altri  organi  istituzionali  in raccordo con le strutture dell'ente.
Predispone  altresi'  le  risposte  alle interrogazioni parlamentari.
All'Ufficio  e'  preposto  un  dirigente  amministrativo  di  seconda
fascia.
      d) L'Ufficio  stampa  svolge  le  attivita'  di  informazione e
comunicazione previste dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, dal decreto
del  Presidente  della  Repubblica  21 settembre 2001, n. 422 e dalla
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2000
nonche'  dalla  direttiva  del  Dipartimento  della funzione pubblica
7 febbraio  2002.  In  particolare:  svolge attivita' di informazione
indirizzata  ad altre strutture di informazione pubbliche e private e
ai  mass-media  nazionali  e  internazionali,  a mezzo stampa, radio,
televisione   e   on-line;  cura  il  monitoraggio  dell'informazione
italiana  ed  estera  e  la  rassegna  stampa  con  riferimento  alle
attivita'  di  competenza  dell'Istituto; promuove, in accordo con il
Dipartimento   processi   organizzativi,   programmi   e   iniziative
editoriali   di   informazione  istituzionale;  cura  i  rapporti  di
collaborazione con centri di informazione nazionali e internazionali;
redige   articoli redazionali,   editoriali,   forum,   dibattiti  su
tematiche  istituzionali  da inserire nelle pubblicazioni periodiche;
progetta  inserzioni  pubblicitarie  per  la promozione dell'immagine
dell'Istituto.  All'ufficio  e'  preposto  un dipendente interno, con
profilo di primo ricercatore o primo tecnologo, o dipendente di altra
pubblica  amministrazione,  ovvero  un soggetto non appartenente alla
pubblica  amministrazione, se in possesso dei requisiti professionali
previsti dalla legge.
                              Art. 16.
        Servizio per la valutazione e il controllo strategico
    1.  Il  consiglio  di  amministrazione  si  avvale,  ai sensi del
decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 286, di un servizio per la
valutazione e il controllo strategico.
    2.  Al servizio e' preposto un collegio di tre membri, di cui uno
con  funzioni  di  presidente,  e  almeno  due esterni all'ISPESL. Il
collegio  dura  in  carica  al  massimo  tre  anni,  e'  nominato dal
consiglio di amministrazione e decade con quest'ultimo.
    3.   I   compiti   e  le  funzioni  sono  previste  dall'apposito
regolamento  sui  controlli interni approvato dall'ISPESL, nonche' da
ogni altra disposizione prevista da leggi e da regolamenti.
                              Art. 17.
               Uffici di staff del direttore generale
    1. La direzione generale costituisce un centro di responsabilita'
amministrativa.
    2.  Il  direttore  generale  si  avvale, per le esigenze connesse
all'esercizio  delle sue funzioni, di uffici di staff. Gli incarichi,
conferiti con provvedimento del direttore generale, sono rinnovabili.
    3.  Ai sensi del comma 2 sono individuati quattro uffici di staff
denominati:  ufficio  di  segreteria,  ufficio controllo di gestione,
ufficio   studi,   relazioni   sindacali   ed  attivita'  d'ispezione
amministrativa,    ufficio    tecnico,    informatico    e   per   le
telecomunicazioni:
      a) L'ufficio di segreteria svolge supporto all'espletamento dei
compiti  del  Direttore  generale, provvedendo al coordinamento delle
relative funzioni, svolge altresi' funzioni istruttorie e di supporto
nelle   materie  tecnico-gestionali  di  competenza  della  direzione
generale  nonche'  attivita'  di  raccordo  e  di informazione con il
dipartimento del bilancio, del personale e degli affari generali, con
il  dipartimento  processi-organizzativi  e  le agenzie territoriali.
All'ufficio  e'  preposto  un  capo  segreteria,  con  qualifica  non
inferiore al IV livello.
      b) L'ufficio controllo di gestione studia la configurazione dei
centri di costo dell'Istituto nelle strutture centrali e territoriali
e  ne  propone  l'aggiornamento;  collabora con il direttore generale
nella  pianificazione dettagliata degli obiettivi gestionali; produce
rapporti  periodici  sull'andamento  della gestione; sviluppa analisi
globali  e  di  settore  sull'efficacia,  efficienza  ed economicita'
nell'attuazione  degli  obiettivi  con  particolare  riferimento allo
studio   degli   scostamenti,   al   fine  di  individuare  le  cause
determinanti  e le eventuali metodologie correttive; sviluppa analisi
specifiche  per  la  determinazione  delle  politiche  tariffarie dei
servizi  erogati. All'ufficio e' preposto un dirigente amministrativo
di seconda fascia;
      c) l'ufficio    studi,   relazioni   sindacali   ed   attivita'
d'ispezione  amministrativa  elabora studi gestionali, amministrativi
ed  economici;  formula  pareri  su questioni attinenti al management
dell'Istituto;  cura  i  rapporti  con  le  organizzazioni sindacali;
svolge  attivita'  di ispezione amministrativa a norma della legge n.
662/1996  e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
2 luglio 2002. All'ufficio e' preposto un dirigente amministrativo di
seconda fascia.
      d) L'Ufficio  tecnico,  informatico  e per le telecomunicazioni
svolge le seguenti attivita': progettazione, direzione e collaudo dei
lavori  di ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria;
gestione  ed interventi non specialistici di manutenzione ordinaria e
straordinaria,  con  il  proprio  personale,  degli immobili; cura la
gestione del patrimonio.
    Svolge  inoltre  compiti  di  studio  e progettazione del sistema
informatico   e   di   telecomunicazioni   (TLC)   per  le  attivita'
dell'Istituto;  coordina  lo sviluppo dell'attivita' informatica e di
TLC  dell'Istituto;  svolge  attivita'  di elaborazione dati; cura la
gestione delle procedure di servizio a supporto degli uffici centrali
e  territoriali; svolge attivita' di studio, sviluppo ed acquisizione
di  prodotti,  servizi  e  programmi  applicativi atti a promuovere o
soddisfare  utenze specifiche nell'ambito delle strutture interne con
relativa  assistenza  agli  utenti;  cura  l'attivita'  di assistenza
tecnica  di primo livello alle apparecchiature informatiche, di TLC e
supporto   applicativo   agli  utenti.  All'ufficio  e'  preposto  un
dipendente   dell'Istituto   con   profilo  di  ricercatore  o  primo
ricercatore, tecnologo o primo tecnologo.
                              Titolo II
                         STRUTTURE CENTRALI
                               Capo I
                      Area tecnico-scientifica
                              Art. 18.
                 I dipartimenti tecnico-scientifici
    1.  L'area  tecnico-scientifica  e'  coordinata  dalla presidenza
dell'Istituto. Si articola in cinque dipartimenti tecnico-scientifici
denominati:
      a) dipartimento di igiene del lavoro;
      b) dipartimento di medicina del lavoro;
      c) dipartimento tecnologie di sicurezza;
      d) dipartimento  installazioni  di  produzione  e  insediamenti
antropici.
      e) dipartimento  certificazione  e  conformita'  di prodotti ed
impianti.
    2.  I  dipartimenti sono strutture tecnico-scientifiche aventi il
fine   di   gestire  e  sviluppare  attivita'  omogenee  di  ricerca,
assistenza,  controllo,  consulenza,  informazione  e  formazione, in
conformita' agli obiettivi programmatici individuati.
    3.  Ai  dipartimenti tecnico-scientifici e' conferita, nel quadro
della  programmazione  triennale  e  annuale,  autonomia scientifica,
amministrativa,   organizzativa   nella  elaborazione  dei  contenuti
dell'attivita'   di  ricerca,  nella  elaborazione  normativa,  nella
utilizzazione  delle  risorse  umane  e  finanziarie,  nonche'  delle
attrezzature  assegnate. Essi costituiscono centri di responsabilita'
amministrativa e di spesa.
    4.  I  dipartimenti  sono  articolati  in sezioni e/o laboratori.
L'incarico  di  direzione  di  tali strutture avviene su proposta del
direttore di dipartimento con provvedimento del presidente sentito il
consiglio  di amministrazione. Ogni dipartimento e' supportato da una
unita' amministrativa interna di livello non dirigenziale.
    5. La predisposizione dei piani di attivita' di ricerca annuali e
pluriennali   avviene   con   modalita'   idonee   a   consentire  la
partecipazione dei singoli ricercatori.
                              Art. 19.
            Compiti dei dipartimenti tecnico-scientifici
    1.  Il  dipartimento  di  igiene  del  lavoro  svolge  compiti di
ricerca,  studio, sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza,
sviluppo   di   buone   prassi,  proposta  normativa,  documentazione
standardizzazione  delle  metodiche  e delle procedure di valutazione
nelle  attivita' riguardanti la misura e la valutazione dei rischi da
agenti  fisici,  chimici, biologici di varia natura negli ambienti di
lavoro  ai  fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle
malattie professionali. A tal fine:
      a) effettua,   con   il   supporto  del  dipartimento  processi
organizzativi,    attivita'    di    consulenza   e   di   formazione
tecnico-scientifica nei settori di competenza;
      b) effettua  esami  e formula proposte sulle questioni generali
relative  alla tutela della salute e alla sicurezza negli ambienti di
vita   e   di  lavoro,  in  ambito  nazionale  e  internazionale.  In
particolare procede:
        alla  misura  e  alla  valutazione  di agenti fisici (rumore,
vibrazione,   microclima,  illuminamento)  finalizzate  all'idoneita'
igienico  ambientale  e  alle procedure di taratura e calibrazione di
strumenti di misura;
        alla  misura  e  alla  valutazione  di  agenti chimici per lo
studio  delle  condizioni  di  inquinamento  da  polveri, fibre, gas,
vapori,  aerosol,  aeriformi  tossici  e nocivi, fumi e nebbie, negli
ambienti di lavoro;
        alla  misura  e alla valutazione della esposizione a sorgenti
ionizzanti  e  naturali  e artificiali e a sorgenti di radiazioni non
ionizzanti;
        all'assistenza  e  alla consulenza agli organi della Pubblica
amministrazione   per   il   rilascio   di   autorizzazioni  relative
all'impiego di radiazioni ionizzanti e non;
        alla  misura  e  alla  valutazione dell'esposizione da agenti
biologici,  con  monitoraggio microbiologico in ambienti di vita e di
lavoro;
        alla   valutazione   e   allo  sviluppo  dei  dispositivi  di
protezione individuale da rischi fisici, chimici e biologici.
    2.  Il  Dipartimento  di  medicina  del  lavoro svolge compiti di
ricerca,   studio,   sorveglianza   epidemiologica,  sperimentazione,
standardizzazione delle metodiche, controllo, consulenza, assistenza,
sviluppo   di   buone  prassi,  proposta  normativa,  documentazione,
gestione dei sistemi di registrazione e delle cartelle sanitarie e di
rischio per quanto concerne la tutela della salute e il benessere dei
lavoratori  negli  ambienti  di  vita  e  di  lavoro  ai  fini  della
prevenzione  degli  infortuni  e  delle malattie professionali. A tal
fine:
      a) effettua,   con   il   supporto  del  dipartimento  processi
organizzativi,    attivita'    di    consulenza   e   di   formazione
tecnico-scientifica nei settori di competenza;
      b) e'  centro  di  collaborazione  dell'Organizzazione mondiale
della  sanita'  per  la  tutela  della  salute  e  la sicurezza negli
ambienti di vita e di lavoro;
      c) effettua  esami  e formula proposte sulle questioni generali
relative  alla tutela della salute e alla sicurezza negli ambienti di
vita e di lavoro. In particolare opera:
        per la valutazione e la conseguente prevenzione degli effetti
sulla  salute  e  sulla  sicurezza dei lavoratori nei casi di rischio
chimico,  fisico, biologico, ergonomico, cancerogeno, organizzativo e
psico-sociale;
        per  la ricerca, lo sviluppo e il trasferimento dei risultati
anche nell'ambito di reti nazionali e internazionali;
        per  la  sorveglianza  epidemiologica  e  per  lo sviluppo di
metodologie e modelli di sorveglianza sanitaria anche in relazione ai
rischi emergenti;
        per   la   valutazione  e  la  definizione  di  strategie  di
prevenzione  degli  effetti  sulla  salute  derivanti da emergenze ed
eventi anomali.
    3.  Il  Dipartimento tecnologie di sicurezza svolge, in relazione
all'evoluzione tecnologica dei sistemi di prevenzione e sicurezza sul
lavoro,   compiti  di  ricerca,  studio,  sperimentazione,  prove  di
laboratorio,  consulenza,  assistenza, proposta normativa, sviluppo e
validazione  di  buone  prassi,  standardizzazione  delle metodiche e
delle  procedure  di valutazione e gestione del rischio in materia di
sicurezza  e  qualita'  dei materiali, prodotti, macchine, impianti e
ambienti   di   lavoro,  ivi  compresa  la  consulenza  ai  Ministeri
competenti   per  la  sorveglianza  del  mercato  in  relazione  alle
direttive  europee, per l'accertamento delle conformita' dei prodotti
ai requisiti di sicurezza. A tal fine:
      a) effettua,   con   il   supporto  del  dipartimento  processi
organizzativi,    attivita'    di    consulenza   e   di   formazione
tecnico-scientifica nei settori di competenza;
      b) formula  ed  elabora  studi  e  proposte  in  relazione alla
sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro;
      c) effettua  esami  e  controlli  e  rilascia certificazioni di
sistemi di sicurezza. In particolare procede:
        alla  elaborazione di metodi e strumenti di analisi necessari
per la valutazione dei rischi, in particolare di macchine e impianti;
        alla  elaborazione  di  metodi  e  strumenti necessari per la
gestione del rischio macchine, impianti e attrezzature di lavoro;
        alla  elaborazione di metodi e strumenti di analisi necessari
per  la  gestione  dei  rischi dei sistemi di prevenzione e sicurezza
negli ambienti di vita e di lavoro.
    4.  Il  Dipartimento  certificazione e conformita' di prodotti ed
impianti  svolge  compiti di coordinamento tecnico delle attivita' di
verifica  di  conformita'  di  prodotto  e di impianti previsti dalla
legge  12 agosto  1982, n. 597, con funzione sia di indirizzo, sia di
valutazione
dei  dati  di  ritorno e di rilevazione sperimentale, nonche' per una
uniforme e univoca applicazione delle norme vigenti in materia. A tal
fine:
      a) e'   organismo  notificato  dalla  Commissione  europea  per
l'attivita' di certificazione relativa alle direttive PED, TPED, SPV,
che realizza anche avvalendosi di specifiche unita' di certificazione
nelle strutture territoriali;
      b) svolge  verifiche  di conformita' di prodotti e impianti non
direttamente esercitabili dalle Agenzie territoriali;
      c) garantisce  l'unitarieta'  dell'apporto tecnico nei riguardi
delle  Agenzie  territoriali  per  quanto  concerne  le  attivita' di
omologazione e certificazione;
      d) svolge  attivita'  di  studio, ricerca e sperimentazione per
aree tematiche nei settori di competenza;
      e) elabora  norme,  raccomandazioni  e  linee  guida  a livello
nazionale   e  internazionale,  in  stretta  collaborazione  con  gli
organismi italiani ed europei di normazione;
      f) effettua  elaborazioni  statistiche  e  gestisce banche dati
relative alle attivita' di certificazione e verifiche di conformita';
      g) effettua,   con   il   supporto  del  dipartimento  processi
organizzativi,    attivita'    di    consulenza   e   di   formazione
tecnico-scientifica nei settori di competenza.
    5.  Il  Dipartimento  installazioni  di produzione e insediamenti
antropici   svolge   compiti  di  ricerca,  studio,  sperimentazione,
consulenza,     assistenza,     proposta     normativa,    controllo,
standardizzazione delle metodiche e delle procedure di valutazione ai
fini   della   tutela   della   salute,   della   sicurezza  e  della
compatibilita'   ambientale   in  connessione  con  la  presenza  sul
territorio  di  installazioni di produzione e insediamenti antropici,
in  particolare  con  riferimento  alle  installazioni  a  rischio di
incidenti  rilevanti di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
334  e  alle  installazioni di cui al decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59. A tal fine:
      a) valuta  la  sicurezza  e l'affidabilita' dei sistemi ai fini
del  miglioramento  dei processi correlati alle attivita' produttive,
anche  in funzione di eventi indesiderati e collegati a situazioni di
emergenza;
      b) procede  all'analisi globale dei rischi e all'individuazione
dei  possibili  rimedi  e interventi correttivi, anche in connessione
con la pianificazione del territorio;
      c) individua  le  migliori  tecniche  di  settore disponibili e
studia le procedure per la riduzione degli impatti sul territorio;
      d) valuta  i  rischi  nuovi  ed  emergenti relativi all'impiego
delle  biotecnologie  nell'industria  e in agricoltura, microbiologia
ambientale, biorisanamento, biotrattamento dei reflui;
      e) misura  e  valuta i rischi fisici e chimici nell'aria, nelle
acque  e nei suoli per la stima delle interazioni con le attivita' di
produzione   e   gli   insediamenti  antropici  e  propone  soluzioni
migliorative;
      f) promuove la cultura e sviluppa buone pratiche nei settori di
competenza;
      g) effettua,   con   il   supporto  del  dipartimento  processi
organizzativi,    attivita'    di    consulenza   e   di   formazione
tecnico-scientifica nei settori di competenza.
                              Art. 20.
           Direzione dei Dipartimenti tecnico-scientifici
    1.  L'incarico  di  direttore  del  Dipartimento e' conferito dal
Presidente sentito il Consiglio di amministrazione.
    2.  Il  direttore  del  Dipartimento  ha  la  responsabilita'  di
assicurare    il    funzionamento    scientifico,   organizzativo   e
amministrativo   della  struttura,  nel  rispetto  dei  programmi  di
attivita'    e   degli   indirizzi   approvati   dal   Consiglio   di
amministrazione.
    3.  Il  direttore  del  Dipartimento e' scelto tra i dirigenti di
ricerca  dell'Istituto,  ovvero,  in  caso  di  impossibilita', tra i
professori   ordinari  e  straordinari  delle  universita'  o  tra  i
dirigenti  di  ricerca  di  altri  enti  o  tra esperti di comprovata
esperienza  scientifica  in  base  a  criteri  di  professionalita' e
comprovata  esperienza.  I  professori universitari possono avvalersi
della  facolta'  di  cui all'art. 12 del decreto del Presidente della
Repubblica  11 luglio  1980,  n.  382, concernente il collocamento in
aspettativa  con  o  senza  assegni:  in  tale  ultima ipotesi verra'
corrisposta   una  retribuzione  pari  al  trattamento  economico  in
godimento presso la struttura di appartenenza.
    4. L'incarico e' a tempo determinato.
    5.   Il   direttore   del   Dipartimento   e'   responsabile  del
funzionamento  complessivo  dello stesso di fronte al Presidente e al
Direttore generale, secondo le rispettive competenze. A tal fine:
      a) provvede  alla  programmazione delle attivita' di competenza
del  Dipartimento,  in  conformita'  al  piano  triennale  e  ai suoi
aggiornamenti annuali ed agli indirizzi del Presidente;
      b) formula  la  proposta  di  articolazione del Dipartimento in
servizi  e/o  laboratori  ai  fini del prescritto parere del Comitato
scientifico;
      c) adotta  gli  atti  di  competenza  del  Dipartimento e ne e'
responsabile;  determina  l'organizzazione del lavoro all'interno del
Dipartimento;  e'  responsabile  dell'andamento  della  gestione  del
Dipartimento;
      d) segnala    le   esigenze   di   personale,   necessario   al
funzionamento del Dipartimento;
      e) propone i piani annuali e triennali del dipartimento.
    6. Il direttore di Dipartimento, per l'attivita' amministrativa e
contabile,   si  avvale  di  personale  amministrativo  assegnato  al
Dipartimento dal Direttore generale.
    7.  In  relazione  alle  statuizioni  di cui all'art. 5, comma 4,
lettera e),  del  decreto del Presidente della Repubblica, 4 dicembre
2002,  n.  303,  l'incarico  di direttore di Dipartimento puo' essere
revocato,  prima della sua naturale scadenza, dal Presidente, sentito
il Consiglio di amministrazione, nel caso di grave inosservanza delle
direttive  impartite  dagli  organi  dell'Istituto  o  di valutazione
negativa  dell'attivita'  svolta;  nel  procedimento  di  revoca deve
essere  osservato  il  principio  della  partecipazione  del  diretto
interessato  attraverso  la  contestazione  ed il contraddittorio, da
realizzare  in  tempi  certi  e brevi. Detta valutazione negativa non
puo' riguardare i risultati dell'attivita' di ricerca svolta.
                              Art. 21.
              Direzione della sezione o del laboratorio
    1.  L'incarico  di  direttore  della sezione o del laboratorio e'
conferito  dal Presidente su proposta del direttore del Dipartimento,
ai  sensi  della  normativa  vigente  ad  un soggetto con profilo non
inferiore a primo ricercatore/primo tecnologo.
    2.   L'incarico   puo'   essere   revocato,   dal   direttore  di
Dipartimento,   nel   caso  di  grave  inosservanza  delle  direttive
impartite  o  di  valutazione  negativa  dell'attivita'  svolta;  nel
procedimento  di  revoca  deve  essere  osservato  il principio della
partecipazione al procedimento del diretto interessato, attraverso la
contestazione  ed  il  contraddittorio da realizzare in tempi certi e
brevi.  Detta  valutazione  negativa  non puo' riguardare i risultati
dell'attivita' di ricerca svolta.
    3.  Il  direttore  della  sezione  o  del laboratorio risponde al
direttore  del  Dipartimento  per le specifiche attivita' di ricerca,
controllo  e  consulenza svolte dalla sezione, servizio o laboratorio
cui e' preposto.
                               Capo II
                     Area processi organizzativi
                              Art. 22.
                 Dipartimento processi organizzativi
    1. Il Dipartimento processi organizzativi:
      a) svolge  attivita'  di  studio  e  promozione,  in termini di
qualita', delle attivita' didattiche e formative per gli attori della
sicurezza e salute aziendali, compresi i lavoratori;
      b) svolge  attivita'  per  la  qualificazione e l'aggiornamento
professionale  del  personale  dell'Istituto e del Servizio sanitario
nazionale, dei formatori e degli specialisti di settore;
      c) svolge  attivita'  d'individuazione e promozione di supporti
didattici   per  l'integrazione  della  cultura  prevenzionale  nelle
attivita' scolastiche;
      d) promuove,   anche   in   collaborazione   con  le  strutture
tecnico-scientifiche   dell'Istituto,   la   realizzazione  di  buone
pratiche, analisi statistiche e realizzazione di prodotti di supporto
alla  implementazione  della  sicurezza  e  salute nelle aziende, con
particolare riferimento alle P.M.I. ed agli Organismi paritetici;
      e) procede  all'organizzazione  informatica  dei  dati  e delle
informazioni  prevenzionali  correlate  alle  esigenze  degli  utenti
finali: Servizio sanitario nazionale, aziende, consulenti, lavoratori
e loro rappresentanti, cittadini;
      f) svolge  attivita' di promozione delle modalita' comunicative
piu'  efficaci  per  implementare la cultura della sicurezza e salute
negli ambienti di vita e di lavoro;
      g) promuove,  coordina  e ottimizza l'organizzazione, curandone
la   gestione  amministrativa,  delle  attivita'  di  servizio  verso
organismi  pubblici  e  privati  in  tema di formazione, consulenza e
assistenza,  informazione  ed  attivita'  editoriali,  anche  con  il
supporto  delle  strutture  dell'Istituto;  promuove  studi e formula
proposte  in  materia  di procedure attuative al fine di incrementare
l'efficienza/efficacia dei prodotti e/o servizi resi agli utenti;
      h) realizza congressi, simposi, tavole rotonde e manifestazioni
varie;
      i) svolge  le  attivita'  di  supporto  correlate alla funzione
dell'Istituto  di Focal Point dell'Agenzia europea per la salute e la
sicurezza nei luoghi di lavoro;
      j) cura le relazioni con il pubblico.
    2.  Il  Dipartimento Processi organizzativi costituisce centro di
responsabilita' amministrativa.
                              Art. 23.
        Articolazione del Dipartimento processi organizzativi
    1.  Il Dipartimento processi organizzativi e' suddiviso in unita'
funzionali e uffici, di seguito elencati:
      a) Unita' funzionale formazione;
      b) Unita' funzionale elaborazione e diffusione informazioni;
      c) Unita' funzionale biblioteca;
      d) Unita' funzionale comunicazione;
      e) Unita' funzionale verifica dei processi;
      f) Unita' funzionale consulenza e assistenza;
      g) Ufficio amministrativo;
      h) Ufficio per il servizio a terzi;
      i) Ufficio relazioni con il pubblico.
                              Art. 24.
                   Compiti delle Unita' funzionali
       e degli Uffici del Dipartimento processi organizzativi
    1.  L'Unita'  funzionale  formazione  procede  all'individuazione
delle  metodologie  piu'  consone  alla  formazione  degli  adulti in
termini  di  analisi  dei  bisogni,  progettazione, valutazione degli
apprendimenti,  didattica  attiva,  soddisfazione  degli  utenti e di
sistemi  di  valutazione  della qualita' formativa; progetta percorsi
formativi,  anche  a distanza, per le figure della salute e sicurezza
aziendale,  per  i  consulenti  e per i formatori; ricerca e realizza
prodotti  formativi  di  ausilio  alla  implementazione della cultura
prevenzionale  correlati  ai  diversi  livelli  scolastici; promuove,
programma  e  realizza  percorsi formativi per il personale interno e
per  organismi  pubblici  e privati; fornisce un supporto didattico e
metodologico  ai  corsi  di  aggiornamento  degli  esperti di settore
realizzati dai dipartimenti scientifici.
    2.  L'Unita'  funzionale  elaborazione e diffusione informazioni,
elabora  e  diffonde dati statistici sugli infortuni e sulle malattie
professionali,  informazioni, strumenti e prodotti applicativi, anche
attraverso  la  implementazione  di  apposito  sito  web, strutturato
secondo  le esigenze della valutazione dei rischi e secondo i livelli
di utenza; svolge i compiti di cui al decreto legislativo 6 settembre
1979,   n.   322  e  successive  circolari;  ricerca  e  diffonde  le
informazioni  in  coerenza  con  i  piani  di attivita' della Agenzia
europea  per  la  sicurezza  e  la  salute  sul  lavoro;  promuove la
conoscenza e la diffusione dei contenuti del sistema informativo.
    3.   L'Unita'   funzionale  biblioteca  cura  l'acquisizione,  la
gestione,  l'archiviazione  e  la  distribuzione  di  testi,  riviste
tecnico-scientifiche   e   di   norme  tecniche;  cura  le  attivita'
biblioteconomiche  correlate;  ricerca le modalita' piu' efficaci per
l'utilizzo   del   patrimonio  documentale  da  parte  delle  diverse
tipologie di utenti.
    4.  L'Unita' funzionale comunicazione conduce studi e analisi del
processo  di  comunicazione istituzionale e prevenzionale nelle varie
categorie  di  utenti  compresi  i  cittadini;  progetta  e  realizza
strumenti e campagne di comunicazione, anche attraverso l'uso di mass
media,   per  incrementare  la  percezione  positiva  della  funzione
istituzionale e della prevenzione, in termini di costi benefici nelle
organizzazioni;      pubblicizza      l'organizzazione     funzionale
dell'Istituto; pubblicizza, per gli utenti esterni, i servizi erogati
e  loro  modalita'  applicative/gestionali  di  fruizione;  progetta,
realizza,   promuove   e  distribuisce  le  pubblicazioni  periodiche
dell'Istituto,     monografie     e    opuscoli    istituzionali    e
tecnico-scientifici  secondo  le  esigenze  degli utenti finali; cura
l'unificazione   e   l'estensione   finale  dei  piani  di  attivita'
dell'Istituto,  la  stampa  e  la  diffusione dei piani approvati, la
predisposizione e la stampa dei rapporti.
    5. L'Unita' funzionale verifica dei processi analizza, in base ad
indicatori  predefiniti,  la  soddisfazione  degli  utenti interni ed
esterni;   identifica   gli  eventuali  punti  critici  dei  processi
operativo-gestionali; promuove soluzioni organizzative, procedurali e
professionali per migliorare nel tempo i servizi resi.
    6. L'Unita' funzionale consulenza e assistenza promuove, coordina
e  ottimizza  l'organizzazione, curandone la gestione amministrativa,
delle  attivita'  di consulenza e assistenza in tema di sicurezza nei
luoghi di lavoro.
                              Art. 25.
    Compiti degli uffici del Dipartimento processi organizzativi
    1.  Presso  il  Dipartimento  processi  organizzativi operano tre
uffici  denominati Ufficio amministrativo-gestionale, Ufficio servizi
a  terzi ed Ufficio relazioni con il pubblico. Gli incarichi relativi
a  tali Uffici sono conferiti dal Direttore del Dipartimento processi
organizzativi.
    2.   L'Ufficio   amministrativo-gestionale  espleta  le  seguenti
attivita':
      a) supporto al Direttore del Dipartimento;
      b) predisposizione del budget dei piani di attivita';
      c) attuazione  dei  compiti  dipartimentali,  ivi  compresa  la
realizzazione di convegni, congressi e manifestazioni varie;
      d) incombenze  gestionali  ed  amministrative  del Dipartimento
quale centro di spesa;
      e) fornisce    altresi'   supporto   amministrativo   ai   fini
dell'omogeneita'  delle  procedure  concernenti i progetti di ricerca
nazionali e comunitari.
    All'Ufficio  e'  preposto  un dirigente amministrativo di seconda
fascia.
    3.  L'Ufficio per il servizio a terzi esplica tutte le incombenze
amministrativo-contabili  inerenti  alle  attivita' di competenza del
Dipartimento rese a terzi, tra cui:
      a) acquisizione,  anche  per  via  telematica,  delle  quote di
iscrizione ai percorsi formativi tenuti direttamente dall'Istituto;
      b) pagamento dei compensi dovuti a docenti interni ed esterni;
      c) istruzione   e  predisposizione  degli  atti  relativi  alle
attivita'  formative  interne ed esterne, anche per cio' che concerne
le strumentazioni logistico-funzionali di supporto.
    All'Ufficio  e'  preposto  un dirigente amministrativo di seconda
fascia.
    4.  L'Ufficio relazioni con il pubblico provvede all'informazione
all'utenza  relativa  agli atti e allo stato dei procedimenti di loro
interesse;   cura   il   servizio   all'utenza   per   i  diritti  di
partecipazione  previsti al Capo III della legge n. 241/1990; formula
proposte  per  il  miglioramento  dei  rapporti con l'utenza; cura la
comunicazione  interna  rivolta alle strutture dell'ente. All'Ufficio
e'  preposto  un dipendente dell'ente con idonea professionalita' con
profilo di primo tecnologo.
                              Art. 26.
          Direzione del Dipartimento processi organizzativi
                 e delle relative unita' funzionali
    1.   Al   Dipartimento  processi  organizzativi  e'  preposto  un
dirigente   di   prima  fascia  dei  ruoli  dell'Istituto  ovvero  un
ricercatore  o  tecnologo  della prima qualifica funzionale dei ruoli
dell'istituto.  Nei casi in cui non siano presenti le predette figure
l'incarico  puo'  essere  anche conferito, ai sensi e per gli effetti
dell'art.  19  decreto-legge n. 165 del 2001. L'incarico e' conferito
dal Presidente dell'Istituto, sentito il Direttore generale.
    2.   L'incarico   di  responsabile  delle  Unita'  funzionali  e'
conferito dal direttore del Dipartimento ad un dipendente con profilo
di primo ricercatore o primo tecnologo.
                              Capo III
      Area del bilancio, del personale e degli affari generali
                              Art. 27.
  Dipartimento del bilancio, del personale e degli affari generali
    1. Il Dipartimento espleta le seguenti attivita':
      a) cura  la  programmazione e la gestione economico-finanziaria
(bilancio, contratti, spese in economia);
      b) cura  la  gestione  tecnica  e  patrimoniale degli immobili,
uffici, impianti attrezzature e servizi dell'Istituto;
      c) cura  la  gestione del personale (reclutamento, progressione
delle  carriere,  trattamento  economico e giuridico di attivita', di
previdenza e quiescenza);
      d) garantisce  l'organizzazione contabile degli uffici centrali
e la supervisione procedurale di quelli periferici;
      e) cura gli affari legali e il contenzioso;
      f) cura gli affari fiscali;
      g) cura  le  attivita' di registrazione di brevetti, di stipula
di  contratti  all'estero,  di  adesione a consorzi, fondazioni, o di
partecipazioni societarie;
      h) cura  le attivita' di supporto al funzionamento degli organi
collegiali.
    2.  Il  Dipartimento  del  bilancio, del personale e degli affari
generali costituisce centro di responsabilita' amministrativa.
                              Art. 28.
            Articolazione del Dipartimento del bilancio,
                del personale e degli affari generali
    1.  Il  Dipartimento  del  bilancio, del personale e degli affari
generali  si  articola  in  otto  Uffici  di livello dirigenziale non
generale.
    2.  Gli  Uffici  di  livello  dirigenziale  non  generale  sono i
seguenti:
      a) Il Servizio programmazione e gestione economico-finanziaria;
      b) Il Servizio contratti e spese in economia;
      c) Il Servizio trattamento giuridico del personale;
      d) Il Servizio trattamento economico del personale;
      e) Il Servizio legale e per il contenzioso del lavoro;
      f) Il Servizio affari generali;
      g) Il  Servizio  per  la  gestione amministrativa delle aree di
ricerca «Monteporzio» e «Casilina»;
      h) Il Servizio organi collegiali.
                              Art. 29.
          Compito dei servizi del Dipartimento del bilancio
                del personale e degli affari generali
    1.  Il  Servizio  programmazione e gestione economico-finanziaria
svolge le seguenti attivita':
      studio   delle   modalita'   di  applicazione  delle  normative
riguardanti   la   contabilita'  generale  pubblica  -  Studio  delle
procedure  di  decentramento  in  materia  amministrativo contabile -
Analisi  del  piano  di utilizzazione dei fondi stanziati in bilancio
per  il  funzionamento  e  la ricerca scientifica - Predisposizione e
tenuta  delle  scritture  contabili  e  del  bilancio di previsione e
triennale  di  competenza  e  di  cassa  delle  entrate e delle spese
dell'Istituto,  assestamenti  di  bilancio  -  Rilevazioni periodiche
dello   stato   di   attuazione   delle  deliberazioni  degli  organi
dell'Istituto   con  segnalazione  della  trasformazione  da  impegni
provvisori  in definitivi - Analisi dell'andamento delle spese per il
coordinamento   della   gestione   bilancio  -  Emissione  ordini  di
accreditamento a favore dei Funzionari delegati ed esame dei relativi
rendiconti   -   Rendiconto  consuntivo  dell'Istituto  e  rendiconto
contabilita' separata delle attivita' omologative - Cura dei rapporti
con  la  Tesoreria  provinciale  dello  Stato di Roma per la gestione
della  contabilita' speciale intestata all'Istituto - Rapporti con la
Banca   Cassieri   e   adempimenti   concernenti  pagamenti  disposti
dall'Istituto - Tenuta registro IVA, denuncia annuale IVA, versamento
imposta  di  bollo  in  modo virtuale - Adempimenti connessi ai fermi
amministrativi  -  Rilevazioni  contabili  di addebiti ed incassi per
servizi  resi  a  pagamento  - Adempimenti amministrativo-contabili e
tariffari  connessi  a  servizi  resi a pagamento sottoposti a regime
IVA.
    2.  Il  Servizio contratti e spese in economia svolge le seguenti
attivita':
      adempimenti  preliminari  per  la stipulazione, approvazione ed
atti   modificativi   -   Esecuzione   dei  contratti  -  Adempimenti
amministrativi attinenti i servizi generali della direzione (pulizie,
riscaldamento e vigilanza) - Collaudi, applicazioni clausole penali -
Emissioni dei titoli di pagamento - Attivita' dell'ufficiale rogante;
Adempimenti  amministrativi  relativi  alla locazione immobili per le
sedi  centrali  e  periferiche  -  Convenzioni per l'uso dei locali a
titolo  gratuito  - Adempimenti amministrativi relativi alla gestione
delle  commissioni di gara e di collaudo - istruttoria amministrativa
delle  richieste  di  spese  e  servizi  in  economia delle strutture
centrali  -  Buoni  di  cassa  ed  emissioni  di  titoli  di  spesa e
rendiconti  -  Organizzazione  dei  servizi  di  trasporto - gestione
autoparco  -  Gestione noleggio mezzi di trasporto - Albo fornitori -
Ufficio  del  Consegnatario  -  Scritture inerenti all'inventario dei
beni  mobili  -  Ricezione,  controllo  e  distribuzione  di tutte le
attrezzature,  arredi  e  materiali  -  Custodia  e  manutenzione  di
apparecchi  e materiali in temporaneo deposito - Adempimenti connessi
alla  messa  fuori  uso  di  attrezzature, arredi e materiale - Altri
adempimenti  previsti  dal decreto del Presidente della Repubblica n.
718  del  30 novembre  1979; adempimenti per la stipula dei contratti
all'estero; adempimenti amministrativi relativi alla partecipazione o
costituzione di consorzi, fondazioni o societa' con soggetti pubblici
e    privati,   nazionali,   esteri   ed   internazionali;   rapporti
amministrativi con organismi nazionali ed internazionali.
    3.  Il  Servizio  trattamento  giuridico  del personale svolge le
seguenti attivita':
      assegnazione  agli uffici - Collocamento fuori ruolo - Rapporti
informativi   complessivi   sul  personale  -  Aspettative,  comandi,
mobilita'  e  distacchi - Provvedimenti riguardanti la cessazione, la
decadenza  e  la  dispensa  dal  servizio  -  assenza  dal servizio e
provvedimenti  relativi  -  Procedure  relative  alle  indennita'  di
rischio  del  personale  -  Procedure  di  assunzione del personale e
adempimenti  connessi  - Approvazione graduatoria e nomina in prova -
Assunzioni  obbligatorie  -  Assunzioni  di  personale scientifico da
istituti   di  istruzione  universitaria  o  di  ricerca  italiani  e
stranieri  -  Incarichi  speciali  -  Riconoscimento  ai  fini  dello
svolgimento  della  carriera  dei servizi prestati presso istituti di
istruzione  universitaria  o di ricerca italiani o stranieri - Nomina
in  ruolo  - Inquadramento e progressione di carriera del personale -
Profili   professionali   -   Passaggi   di  qualifica  funzionale  -
Conferimento  di  funzioni  dirigenziali  e  deleghe  di attribuzioni
dirigenziali   -   Provvedimenti   di   promozione  del  personale  -
Provvedimenti di proposta e nomina del personale negli organi e negli
incarichi  di direzione dell'Istituto - Provvedimenti di conferimento
e  revoca  degli  incarichi Stato matricolare - Fascicoli personali -
Schedario  -  Ruoli  di  anzianita'  -  Rilascio certificati e copie,
provvedimenti   relativi   al  personale  in  servizio  -  Bollettino
ufficiale.
    4.  Il  Servizio  trattamento  economico  del personale svolge le
seguenti attivita':
      assegni  fissi al personale dipendente - Compensi a particolari
categorie   di   personale  -  Adempimenti  economici  conseguenti  a
riconoscimenti ricongiunzione e valutazione di servizi - Liquidazione
spese per accertamenti sanitari al personale - Ritenute per prestiti,
mutui  e  conto  terzi  -  Adempimenti  concernenti  le assicurazioni
sociali  (INPS,  Tesoro,  CPDEL,  Opera di Previdenza, Fondo Credito,
SSN,  ONAOSI,  Fondi integrativi di previdenza) - Adempimenti fiscali
conseguenti  alle  erogazioni  al  personale  dipendente - Rendiconti
semestrali  -  Altri  adempimenti previsti dal decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  718  del  30 novembre  1979  -  Trattamento di
previdenza   -  Prestazioni  INPDAP  -  Indennita'  di  buonuscita  -
Liquidazione  - Riliquidazione e supplemento indennita' di buonuscita
-  Indennita'  -  Una Tantum diretta ed indiretta - Riscatti utili al
fine  del  trattamento di previdenza - Rapporti con l'INPDAP gestione
ENPAS  e  INADEL  -  Trattamento  di  quiescenza  -  Riconoscimento e
ricongiunzione  di  servizi - Riconoscimento e ricongiunzione servizi
del  personale  scientifico  proveniente  da  istituti  di istruzione
universitaria  o  di  ricerca  italiani  o  stranieri  - Costituzione
posizione  assicurativa  presso l'I.N.P.S. - Posizioni assicurative -
Rapporti  con  il  Ministero  del  Tesoro,  Ufficio  pensioni  e  con
l'I.N.P.S. - Trattamento di assistenza.
    5.  Il  Servizio legale e per il contenzioso del lavoro svolge le
seguenti attivita':
      consulenza   giuridica  interna  ed  esterna;  contenzioso  del
lavoro,   amministrativo,   civile,  penale  e  contabile;  attivita'
stragiudiziale;  attivita'  per  l'avvocatura  generale  dello Stato;
recupero  crediti;  procedure  concorsuali  e  fallimentari; servizio
ingiunzionale.
    6. Il Servizio affari generali svolge le seguenti attivita':
      affari   generali   -  Protocollo  generale  -  Accettazione  e
spedizione  corrispondenza  -  Nomina  funzionari delegati, ufficiale
rogante,   cassieri   e   consegnatari   -   Predisposizione  atti  e
provvedimenti  di  istituzione  e nomina di comitati tecnici - Atti e
procedure  per  la  designazione  di personale in seno a commissioni,
comitati e collegi - Gestione dei locali di rappresentanza e riunioni
-  Adempimenti  amministrativi  riguardanti  i brevetti - Portinerie,
custodie,  centralini  telefonici - Rilevazione di dati relativi agli
uffici  ed  al  personale,  alla  produttivita' ed alle condizioni di
lavoro   -   Indagini,  relazioni  e  progetti  d'intervento  per  la
realizzazione   delle  procedure  organizzative  -  Centro  stampa  e
fotocopiatura   -  Passaporti  di  servizio  -  Rilascio  tessere  di
riconoscimento.
    7.  Il  Servizio  per  la  gestione  amministrativa delle aree di
ricerca «Monteporzio» e «Casilina» svolge le seguenti attivita':
      attivita' di supporto e coordinamento amministrativo, vigilanza
sull'attivita'  amministrativa per la conformazione di tale attivita'
alle  direttive  impartite  centralmente  -  Spese  in  economia  per
l'acquisto  dei  beni  e  servizi  occorrenti  per il funzionamento -
Svolgimento  delle  attivita'  di  consegnatario  dei  beni  mobili e
immobili assegnati Manutenzione ordinaria dei beni immobili.
    8. Il Servizio organi collegiali svolge:
      attivita'  di  supporto  e  di  segreteria per il funzionamento
degli  organi collegiali dell'Istituto (Consiglio di amministrazione,
Comitato  scientifico,  Collegio dei revisori - Servizio di controllo
strategico)  rapportandosi  funzionalmente  anche  con  il Presidente
dell'Istituto;   attua   le   disposizioni  di  carattere  normativo,
organizzativo e procedurale relative agli organi collegiali; gestisce
l'istruttoria  dei  provvedimenti  di nomina degli organi collegiali;
cura  la  tenuta  delle  delibere  dell'ente  che  trasmette anche al
Direttore  generale;  cura  la  tenuta dei verbali e la pubblicazione
degli  atti  degli  Organi.  Al  servizio  e'  preposto  un dirigente
amministrativo di seconda fascia.
                              Art. 30.
        Direzione del Dipartimento del bilancio del personale
                       e degli affari generali
    1.  Al  Dipartimento  del  bilancio, del personale e degli affari
generali   e'  preposto  un  dirigente  di  prima  fascia  dei  ruoli
dell'Istituto.  Nei  casi in cui non sia presente la predetta figura,
l'incarico  puo'  essere  anche  conferito ai sensi e per gli effetti
dell'art. 19, decreto-legge n. 165 del 2001.
    L'incarico  e' conferito dal Presidente dell'Istituto, sentito il
Direttore generale.
    2.  L'incarico  di  responsabile  dei  servizi  e'  conferito dal
Direttore   del  Dipartimento  ad  un  dirigente  di  seconda  fascia
appartenente ai ruoli dell'Istituto.
                              Art. 31.
                  Servizio prevenzione e protezione
    1.  L'Ufficio  prevenzione e protezione svolge le attivita' e gli
adempimenti correlati all'applicazione del decreto legislativo n. 626
del 1994 e successive modificazioni, nonche' gli adempimenti connessi
ai  regimi  autorizzativi  e/o denunce relative a scarichi, impianti,
ecc.  (ai comuni, alle aziende sanitarie, ai vigili del fuoco, ecc.).
All'Ufficio e' preposto un primo ricercatore o un primo tecnologo con
idonea   professionalita'.  L'incarico  e'  conferito  dal  Direttore
generale.
                             Titolo III
                       STRUTTURE TERRITORIALI
                              Art. 32.
                          Centri di ricerca
    1.  L'ISPESL  puo'  svolgere  le  attivita'  di  studio, ricerca,
sperimentazione, formazione, assistenza e consulenza, di cui all'art.
2  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 303/2002 anche
attraverso centri di ricerca dislocati sul territorio nazionale.
    2.  I  centri  di  ricerca  dell'Istituto  sono  tre: Monteporzio
Catone,      Casilina      e      Lamezia      Terme.     L'attivita'
amministrativo-gestionale dei centri di ricerca di Monteporzio Catone
e  Casilina  e'  assicurata ai sensi del precedente art. 29, comma 7;
mentre  presso  il  centro  di  Lamezia Terme e' costituita un'unita'
amministrativo-contabile  cui  e'  assegnato  dal direttore generale,
personale   tecnico   ed   amministrativo,  secondo  le  esigenze  di
funzionamento.
    3.  L'incarico  di  direttore  del  centro  di  Lamezia  Terme e'
conferito  dal  presidente  dell'Istituto,  sentito  il  consiglio di
amministrazione, al personale appartenente al profilo di dirigente di
ricerca  o  dirigente  tecnologo,  ovvero  a professore universitario
ovvero ad esperto di comprovata e documentata esperienza nel settore.
    4.  Al  direttore  del  Centro  di  ricerca  di  Lamezia Terme e'
assegnato  un budget. Annualmente il direttore generale, con apposito
atto,  assegna le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie
per  lo  svolgimento  dei  compiti  assegnati.  Della  gestione delle
risorse risponde al direttore generale.
    5.  Il  centro di ricerca di Lamezia Terme puo' essere articolato
in laboratori, cui sono preposti ricercatori.
    6.  L'istituzione  di nuovi centri di ricerca viene approvata dal
consiglio d'amministrazione, su proposta del presidente, in relazione
a  quanto  previsto nei piani triennali dell'Istituto ed alle risorse
disponibili.
                              Art. 33.
                 Cooperazione con organismi esterni
    1.  Al  fine  di realizzare un sistema a rete di eccellenza della
ricerca scientifica dei settori della sicurezza e tutela della salute
negli  ambienti  di  vita  e  di  lavoro, sia a livello nazionale che
internazionale,  in  considerazione  anche di particolari contingenti
situazioni   o   per   una   ottimale  esplicazione  delle  attivita'
istituzionali, in considerazione anche di peculiarita' e specificita'
territoriali del nostro Paese, possono essere utilizzati strumenti di
cooperazione   con   istituzioni   universitarie  ovvero  di  ricerca
pubbliche  o  private  di  riconosciuto  valore  scientifico e con le
regioni,   aventi  ciascuno  una  o  piu'  missioni  specificatamente
indicate  anche  attraverso  l'attivazione  di  apposite strutture di
ricerche.
    2.  Gli obiettivi, la missione, gli obblighi e le responsabilita'
per   l'istituzione  ed  il  funzionamento  di  tali  strutture  sono
stabilite  da  apposite convenzioni, che sono approvate dal consiglio
di amministrazione, su proposta del presidente.
    3.  Le  convenzioni  di  cui  al  comma 2  definiscono oltre agli
obiettivi,  la  missione,  gli  obblighi  e  le  responsabilita'  dei
rispettivi  partner  nonche' gli organi di direzione scientifica e di
programmazione  ed  attuazione  delle  attivita'  da  svolgere e, ove
previsto, di durata temporale degli stessi.
                              Art. 34.
                       Le agenzie territoriali
    1.   Le   agenzie   territoriali  garantiscono  le  attivita'  di
certificazione,  verifica  di  conformita',  supporto  tecnico per la
sorveglianza  del  mercato,  formazione,  informazione,  assistenza e
consulenza   verso   l'utenza   finale.   Trovano   un  supporto  nei
coordinamenti  dei  servizi.  Sono sottoposte alla supervisione della
direzione  generale,  ed  operano  in  stretta  collaborazione con il
dipartimento  processi organizzativi e il dipartimento certificazione
e  conformita'  di  prodotti  e  impianti,  al  fine di promuovere un
dialogo  piu'  stretto  con  le amministrazioni locali, in particolar
modo  le regioni, per definire protocolli e procedure comuni, sondare
i  bisogni  dell'utenza, promuovere e coordinare i servizi dell'ente.
Promuovono attivita' di studio e ricerca sul territorio ed effettuano
consulenza  per  gli impianti a rischio di incidente rilevante e/o di
tipo  speciale.  Per  queste  ultime  attivita'  sono  sottoposte  al
coordinamento del presidente.
    2. L'incarico di direttore dell'agenzia territoriale e' conferito
dal  Direttore  generale  al  personale  appartenente  al  profilo di
dirigente di ricerca o dirigente tecnologo.
    3.   Sono  istituite  le  sotto  elencate  agenzie  territoriali,
strutture  a  livello regionale di norma aventi sede nel capoluogo di
regione salvo quelle diversamente indicate:
      a) agenzia della Valle d'Aosta;
      b) agenzia del Piemonte;
      c) agenzia della Lombardia;
      d) agenzia del Trentino Alto Adige;
      e) agenzia del Friuli-Venezia Giulia;
      f) agenzia del Veneto;
      g) agenzia dell'Emilia Romagna;
      h) agenzia della Liguria;
      i) agenzia della Toscana;
      j) agenzia delle Marche;
      k) agenzia dell'Umbria, con sede a Terni;
      l) agenzia dell'Abruzzo, con sede a Pescara;
      m) agenzia del Lazio;
      n) agenzia della Campania;
      o) agenzia del Molise;
      p) agenzia della Basilicata;
      q) agenzia della Calabria, con sede a Catanzaro;
      r) agenzia delle Puglie;
      s) agenzia della Sicilia;
      t) agenzia della Sardegna.
                              Art. 35.
         Articolazione e risorse delle agenzie territoriali
    1.  Presso  le  agenzie  territoriali  possono  essere costituite
sezioni distaccate con sede nei capoluoghi di provincia, con delibera
del Consiglio di amministrazione.
    2.  Le agenzie territoriali sono dotate di un apposito budget. Il
Direttore  generale annualmente assegna le risorse finanziarie, umane
e  strumentali necessarie per lo svolgimento dei compiti previsti dai
piani  di attivita'. Presso ciascuna delle agenzie e' organizzata una
struttura  amministrativa  di  supporto  di  livello non dirigenziale
nominata dal direttore dell'agenzia.
                              Art. 36.
                        Sezioni territoriali
    1.  Nelle  more  della  riorganizzazione  dei  servizi  a livello
regionale,  le attuali sedi ISPESL, non sedi di agenzia territoriale,
continueranno a svolgere la loro attivita' in base all'organizzazione
attuale.
    2.  A  regime, l'incarico di direttore della sezione territoriale
e'  conferito  dal  direttore  generale  su  proposta  del  direttore
dell'agenzia territoriale.
                              Parte III
                  DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
                      DEL PERSONALE DELL'ISPESL
                              Titolo IV
              Attribuzione degli incarichi di direzione
               delle strutture tecnico-amministrative
                              Art. 37.
    Conferimento degli incarichi di livello dirigenziale generale
    1.   Gli   incarichi   di   direzione  degli  uffici  di  livello
dirigenziale  generale  sono  conferiti  dal  presidente,  sentito il
direttore  generale,  per  un  periodo non inferiore a tre anni e non
superiore  a  cinque  e  con  facolta'  di  rinnovo.  Con  l'atto  di
conferimento dell'incarico sono individuati la durata e le competenze
istituzionali  da  svolgere.  Con il contratto individuale di lavoro,
stipulato  con  il  direttore  generale sono fissati gli obiettivi da
conseguire  con  riferimento alle priorita', ai piani ed ai programmi
definiti  dal  consiglio di amministrazione, le modalita' di verifica
del   corretto   espletamento   dell'incarico,  nonche'  definito  il
corrispondente   trattamento   economico  sulla  base  del  contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro  del  personale dirigente dell'area
della ricerca.
    2. I dirigenti degli uffici di livello dirigenziale generale sono
responsabili  di  fronte  al Direttore generale dell'attivita' svolta
dagli  uffici  che  da  essi  dipendono, della corretta ed efficiente
gestione  degli  uffici  medesimi,  nonche'  della  realizzazione dei
programmi e dei progetti loro affidati.
    3.   La   valutazione   delle   prestazioni  e  delle  competenze
organizzative  dei  dirigenti  degli  uffici  di livello dirigenziale
generale e' effettuata annualmente dal direttore generale.
    4.  La  valutazione  tiene conto delle direttive impartite, degli
obiettivi   da  perseguire  e  delle  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali   effettivamente   poste  a  disposizione  dei  dirigenti
medesimi;   la  valutazione  si  fonda  altresi'  sui  risultati  del
controllo di gestione.
    5.  Il  procedimento  si  ispira ai criteri di cui all'art. 5 del
decreto legislativo n. 286/1999, cosi' come esplicitati dal contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro  del  personale dirigente dell'Area
della ricerca e dal regolamento sui controlli interni dell'Istituto.
    6.    Il   mancato   raggiungimento   degli   obiettivi,   ovvero
l'inosservanza  delle direttive imputabili al dirigente, valutati con
i  sistemi  e  le  garanzie di cui all'art. 5 del decreto legislativo
30 luglio  1999,  n.  286,  comportano,  ferma  restando  l'eventuale
responsabilita'  disciplinare  secondo  la  normativa  contenuta  nel
contratto   collettivo,  l'impossibilita'  di  rinnovo  dello  stesso
incarico   dirigenziale.   In   relazione  alla  gravita'  dei  casi,
l'amministrazione  puo'  inoltre  recedere  dal  rapporto  di  lavoro
secondo le disposizioni del contratto collettivo.
    7.  La  positiva  verifica  e  certificazione  dei  risultati  di
gestione  conseguiti  costituisce,  per  converso, presupposto per la
corresponsione ai dirigenti medesimi della retribuzione di risultato.
    8.  I  provvedimenti  di  cui  al  precedenti  commi 6  e  7 sono
adottati, in attuazione delle disposizioni contrattuali vigenti.
                              Art. 38.
  Conferimento degli incarichi di livello dirigenziale non generale
    1. Gli incarichi di livello dirigenziale non generale, di cui gli
articoli 15,  17,  31 e 34, sono conferiti dal Direttore generale, ai
sensi  dell'art.  8,  comma 2,  lettera h) del decreto del Presidente
della Repubblica n. 303/2002.
    2.   Gli   incarichi   di   direzione  degli  uffici  di  livello
dirigenziale  non  generale  sono  conferiti  con  contratto  a tempo
determinato,  di  durata  non  inferiore a tre anni e non superiore a
cinque  anni  e con facolta' di rinnovo. Con il contratto individuale
di  lavoro  sono  fissati gli obiettivi da conseguire con riferimento
alle  priorita',  ai  piani ed ai programmi definiti dal consiglio di
amministrazione,  le  modalita' di verifica del corretto espletamento
dell'incarico   nonche'   definito   il   corrispondente  trattamento
economico sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale dirigente dell'Area della ricerca.
    3. I dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale,
di  cui al comma 1, sono responsabili di fronte al direttore generale
del  risultato  dell'attivita' svolta dall'ufficio cui sono preposti,
della  realizzazione  dei  programmi  e  dei  progetti loro affidati,
nonche' della corretta ed efficiente gestione dell'ufficio medesimo.
    4.   La   valutazione   delle   prestazioni  e  delle  competenze
organizzative  dei dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non
generale,  di  cui  al comma 1, e' adottata annualmente dal direttore
generale.
    5.  La  valutazione  tiene conto delle direttive impartite, degli
obiettivi   da  perseguire  e  delle  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali  effettivamente  poste a disposizione e si fonda altresi'
sui risultati del controllo di gestione.
    6.  Il  procedimento  di  valutazione si ispira ai criteri di cui
all'art.   5   del   decreto  legislativo  n.  286/1999,  cosi'  come
esplicitati   dal   contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del
personale  dirigente  dell'area  della  ricerca e dal regolamento sui
controlli interni dell'Istituto.
    7.    Il   mancato   raggiungimento   degli   obiettivi,   ovvero
l'inosservanza  delle direttive imputabili al dirigente, valutati con
i  sistemi  e  le  garanzie di cui all'art. 5 del decreto legislativo
30 luglio  1999,  n.  286,  comportano,  ferma  restando  l'eventuale
responsabilita'  disciplinare  secondo  la  normativa  contenuta  nel
contratto   collettivo,  l'impossibilita'  di  rinnovo  dello  stesso
incarico   dirigenziale.   In   relazione  alla  gravita'  dei  casi,
l'amministrazione  puo'  inoltre  recedere  dal  rapporto  di  lavoro
secondo le disposizioni del contratto collettivo.
    8.  La  positiva  verifica  e  certificazione  dei  risultati  di
gestione  conseguiti costituisce presupposto per la corresponsione ai
dirigenti medesimi della retribuzione di risultato.
    9.  I  provvedimenti  di  cui  ai  precedenti  commi 6  e 7, sono
adottati, in attuazione delle disposizioni contrattuali vigenti.
    10.  Gli  incarichi ai dirigenti sono conferiti dal direttore del
relativo  dipartimento,  con  contratto a tempo determinato di durata
non inferiore a 3 anni e non superiore a 5 e con facolta' di rinnovo,
con le procedure di cui al comma 2 del presente articolo.
    11. I dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale
di   cui  al  comma 10  sono  responsabili  di  fronte  al  dirigente
dell'ufficio   di   livello   dirigenziale   generale  del  risultato
dell'attivita'   svolta   dall'ufficio   cui   sono  preposti,  della
realizzazione  dei  programmi  e  dei progetti loro affidati, nonche'
della corretta ed efficiente gestione dell'ufficio medesimo.
    12.   La   valutazione   delle  prestazioni  e  delle  competenze
organizzative  dei dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non
generale,   di   cui  al  comma 10,  e'  effettuata  annualmente  dal
responsabile  dell'ufficio  di  livello  dirigenziale generale cui e'
assegnato il dirigente valutato.
    13.  Ai dirigenti di cui al comma 10 si applicano le disposizioni
contenute nei commi da 5 a 9.
                              Art. 39.
                       Durata degli incarichi
    1.  Gli  incarichi  di  direzione  delle  strutture  previste dal
presente  regolamento sono conferiti da un minimo di anni tre fino ad
un massimo di anni cinque.
    2. E' vietato il cumulo degli incarichi.
    3. Gli incarichi sono tutti rinnovabili.
                              Titolo V
                   PROFILI E LIVELLI DEL PERSONALE
                              Art. 40.
                     Inquadramento del personale
    1. Ai sensi dell'art. 16 comma 1 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 303/2002, il personale di ruolo dell'ISPESL in servizio
alla  data  di entrata in vigore del presente regolamento e' inserito
nei  ruoli  dell'Istituto  nelle  qualifiche e profili rivestiti alla
stessa data.
                              Art. 41.
             Inquadramento dei dirigenti amministrativi
    1. I dirigenti amministrativi dell'ISPESL sono cosi' inquadrati:
      - dirigenti di prima fascia;
      - dirigenti di seconda fascia.
                              Art. 42.
                         Dotazione organica
    1.  La  dotazione  organica del personale dell'Istituto e' quella
risultante dalla tabella allegata al presente regolamento.
                              Titolo VI
                         RAPPORTO DI LAVORO
                 TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO
                              Art. 43.
                         Rapporto di lavoro
    1.   I   rapporti  di  lavoro  dei  dipendenti  dell'ISPESL  sono
disciplinati  dalle disposizioni del decreto legislativo n. 165/2001,
da  quelle  del  capo I, titolo II, del libro V del codice civile, da
quelle  delle  leggi  sui rapporti di lavoro nell'impresa, nonche' da
quelle  del  vigente  contratto  collettivo  nazionale  di lavoro del
personale  del  comparto  delle  istituzioni  ed  enti  di  ricerca e
sperimentazione.
    2.   I   rapporti   di  lavoro  dei  dirigenti  dell'Ispesl  sono
disciplinati  dalle disposizioni del decreto legislativo n. 165/2001,
da  quelle  del  capo I, titolo II, del libro V del codice civile, da
quelle delle leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, da quelle del
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
    3.  I  rapporti  individuali di lavoro dei dipendenti dell'ISPESL
sono regolati mediante contratti individuali.
                              Art. 44.
                             Formazione
    1.   L'Istituto  individua  nella  formazione  professionale  uno
strumento  indispensabile  per  l'aggiornamento  e  la  crescita  del
personale  in servizio e per l'inserimento nei processi organizzativi
del personale di nuova assunzione.
    2. A tal fine, l'Istituto:
      a) promuove  e  favorisce forme permanenti di intervento per la
formazione,  l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione
professionale del personale;
      b) garantisce   l'autonomia   professionale  nello  svolgimento
dell'attivita' scientifica e di ricerca;
      c) cura  la  formazione  e  l'aggiornamento  del personale, ivi
compreso quello con profili gestionali.
    3.  L'Istituto svolge attivita' di formazione in base a programmi
annuali  e/o  pluriennali,  prevedendone  gli  opportuni stanziamenti
compatibilmente con le esigenze di bilancio.
    4.  In  conformita'  alle vigenti norme contrattuali, le linee di
indirizzo  generale  delle  attivita'  formative  dell'Istituto  sono
oggetto di contrattazione integrativa.
                              Art. 45.
       Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi retribuiti
    1.  Ai  sensi dell'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001, i
dipendenti  dell'ISPESL non possono svolgere incarichi retribuiti che
non  siano  stati  conferiti  o previamente autorizzati dall'Istituto
medesimo.
    2.  Per  incarichi  retribuiti  si intendono tutti gli incarichi,
anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, per i
quali e' previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i
compensi indicati alle lettere da a) ad f) dell'art. 53, comma 6, del
predetto decreto legislativo n. 165/2001.
    3.   L'autorizzazione  deve  essere  richiesta  all'Istituto  dal
dipendente   interessato  o  dai  soggetti  pubblici  o  privati  che
intendono conferire l'incarico.
    4.  Restano  ferme  le  particolari  disposizioni  previste per i
ricercatori e tecnologi dalla normativa contrattuale.
                              Art. 46.
                            Norma finale
    Per   quanto   non   espressamente   disciplinato   dal  presente
regolamento,  si  fa  riferimento  alle  norme  di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  4 dicembre  2002,  n.  303, al decreto
legislativo  30 marzo  2001,  n. 165, nonche' al contratto collettivo
nazionale  di  lavoro del personale del comparto delle istituzioni ed
enti   di  ricerca  e  sperimentazione  ed  al  contratto  collettivo
nazionale  di  lavoro del personale dirigente, alle norme del capo I,
titolo  II,  libro  V del codice civile ed alle leggi sul rapporto di
lavoro subordinato nell'impresa.
                               ISPESL

=====================================================================
                     |   Profilo D.P.R. n.   |
Livello professionale|       171/1991        |Dotazione organica 2006
=====================================================================
                     | Dirigente di          |
          I          |ricerca....            |                     38
---------------------------------------------------------------------
         II          | Primo ricercatore.... |                    124
---------------------------------------------------------------------
         III         | Ricercatore....       |                    152
---------------------------------------------------------------------
                     | Dirigente             |
          I          |tecnologo....          |                     20
---------------------------------------------------------------------
         II          | Primo tecnologo....   |                     72
---------------------------------------------------------------------
         III         | Tecnologo....         |                    139
---------------------------------------------------------------------
                     | Dirigente di prima    |
          I          |fascia....             |                      2
---------------------------------------------------------------------
                     | Dirigente di seconda  |
         II          |fascia....             |                     15
---------------------------------------------------------------------
                     | Funzionario           |
         IV          |amministrativo....     |                    110
---------------------------------------------------------------------
                     | Funzionario           |
          V          |amministrativo....     |                     80
---------------------------------------------------------------------
                     | C.T.E.R. (art. 20,    |
         IV          |sesto comma)....       |                    127
---------------------------------------------------------------------
          V          | C.T.E.R.....          |                     40
---------------------------------------------------------------------
         VI          | C.T.E.R.....          |                    117
---------------------------------------------------------------------
                     | Collaboratore         |
          V          |amministrativo....     |                     20
---------------------------------------------------------------------
                     | Collaboratore         |
         VI          |amministrativo....     |                     85
---------------------------------------------------------------------
                     | Collaboratore         |
         VII         |amministrativo....     |                     65
---------------------------------------------------------------------
         VI          | Operatore tecnico.... |                     21
---------------------------------------------------------------------
         VII         | Operatore tecnico.... |                     10
---------------------------------------------------------------------
        VIII         | Operatore tecnico.... |                     28
---------------------------------------------------------------------
                     | Operatore             |
         VII         |amministrativo....     |                      8
---------------------------------------------------------------------
                     | Operatore             |
        VIII         |amministrativo....     |                     15
---------------------------------------------------------------------
                     | Operatore             |
         IX          |amministrativo....     |                     44
---------------------------------------------------------------------
                     | Ausiliario            |
        VIII         |tecnico....            |                      5
---------------------------------------------------------------------
                     | Ausiliario            |
         IX          |tecnico....            |                     17
---------------------------------------------------------------------
                     | Ausiliario            |
         IX          |amministrativo....     |                     23
---------------------------------------------------------------------
                     |Totale generale . . .  |                  1.377