Art. 3. 
 
  1. Quando il corso di studi svolto per il conseguimento del  titolo
sia corrispondente a quello italiano quanto  a  durata  e  a  livello
degli studi, ma i contenuti teorici e pratici dei relativi  programmi
presentino  difformita'  tali  da  non  pregiudicare  la   necessaria
formazione professionale, il  possessore  del  titolo  e'  ammesso  a
sostenere l'esame di Stato, ove prescritto, ovvero l'esame finale del
corrispondente corso italiano.