Art. 3. 1. Quando il corso di studi svolto per il conseguimento del titolo sia corrispondente a quello italiano quanto a durata e a livello degli studi, ma i contenuti teorici e pratici dei relativi programmi presentino difformita' tali da non pregiudicare la necessaria formazione professionale, il possessore del titolo e' ammesso a sostenere l'esame di Stato, ove prescritto, ovvero l'esame finale del corrispondente corso italiano.