IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962,  n. 28, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Vista  la  circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario
alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 216 del 15 settembre 1990), concernente
«Aspetti  applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione
dei presidi sanitari»;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio di prodotti fitosanitari nonche' la circolare del 10 giugno
1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del
23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in
materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003,  n. 65, corretto e
integrato   dal  successivo  decreto  del  28 luglio  2004,  n.  260,
concernente  l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e 2001/60/CE
relative  alla  classificazione,  all'imballaggio e all'etichettatura
dei preparati pericolosi;
  Vista  la  domanda  presentata  in  data 4 agosto 2005 dall'impresa
Intrachem  Bio  Italia S.p.a., con sede in via XXV Aprile, 44 - 24050
Grassobbio  (Bergamo),  diretta  ad  ottenere  la  registrazione  del
prodotto  fitosanitario  «Wormox»,  a base di Bacillus thuringiensis,
varieta' Kurstaki sierotipo H-3A,3b ceppo EG2348;
  Visto  il  parere  favorevole espresso in data 20 luglio 2006 dalla
commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194;
  Vista  la  nota  in  data  10 ottobre  2006  con la quale l'Impresa
medesima  ha  ottemperato  a  quanto  richiesto  dall'ufficio in data
31 agosto 2006;
  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;

                              Decreta:

  A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni
dieci,  l'impresa  Intrachem  Bio  Italia S.p.a., con sede in via XXV
Aprile,  44 - 24050 Grassobbio (Bergamo), e' autorizzata ad immettere
in  commercio  il  prodotto  fitosanitario  denominato WORMOX, con la
composizione  e  alle  condizioni indicate nell'etichetta allegata al
presente decreto.
  Il  prodotto  e'  preparato  negli  stabilimenti  di produzione e/o
confezionamento:  I.R.C.A.  Service  S.p.a. - S.S. Cremasca 591, 10 -
24040 Fornovo S. Giovanni (Bergamo); Torre S.r.l. - via Pian d'Asso -
Torrenieri  fraz. di Montalcino (Siena); Agriformula S.r.l. - Caselle
di Bazzano - Paganica, 67010 L'Aquila.
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12887.
  E'   approvata   quale   parte   integrante  del  presente  decreto
l'etichetta  allegata,  con la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 11 dicembre 2006
                                      Il direttore generale: Borrello