Art. 19.

  L'Ufficio   di   sezione  per  il  referendum  e'  composto  di  un
presidente,  di  tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente,
assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.
  Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonche' alle
operazioni  degli  Uffici  provinciali e dell'Ufficio centrale per il
referendum  possono  assistere,  ove lo richiedano, un rappresentante
effettivo ed un rappresentante supplente di ognuno dei partiti, o dei
gruppi  politici  rappresentati  in  Parlamento,  e dei promotori del
referendum.
  Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede, per i seggi
e  per gli Uffici provinciali, persona munita di mandato, autenticato
da  notaio,  da parte del presidente o del segretario provinciale del
partito   o  gruppo  politico  oppure  da  parte  dei  promotori  del
referendum  e,  per l'Ufficio centrale del referendum, persona munita
di  mandato,  autenticato  da  notaio,  da parte del presidente o del
segretario  nazionale  del  partito  o  del  gruppo  politico  o  dei
promotori del referendum.