Art. 21.

  Presso  il  tribunale,  nella  cui  circoscrizione  e'  compreso il
capoluogo della provincia, e' costituito l'Ufficio provinciale per il
referendum,  composto  da tre magistrati, nominati dal presidente del
tribunale  entro quaranta giorni dalla data del decreto che indice il
referendum.  Dei tre magistrati il piu' anziano assume le funzioni di
presidente. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i
primi in caso di impedimento.
  Le  funzioni  di  segretario  sono esercitate da un cancelliere del
tribunale, designato dal presidente del tribunale medesimo.
  Sulla  base  dei  verbali  di  scrutinio, trasmessi dagli uffici di
sezione  per  il  referendum  di  tutti  i  comuni  della  provincia,
l'Ufficio  provinciale  per  il  referendum da' atto del numero degli
elettori  che  hanno votato e dei risultati del referendum, dopo aver
provveduto  al  riesame  dei  voti  contestati e provvisoriamente non
assegnati.
  Di  tutte  le  operazioni  e' redatto verbale in tre esemplari, dei
quali  uno  resta depositato presso la cancelleria del tribunale; uno
viene  inviato,  per mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale
per  il referendum, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio
degli  Uffici  di sezione per il referendum e ai documenti annessi ed
uno viene trasmesso alla prefettura della provincia.
  I  delegati  o  i  promotori della richiesta di referendum hanno la
facolta'  di  prendere cognizione e di fare copia, anche per mezzo di
un  loro  incaricato, dell'esemplare del verbale depositato presso la
cancelleria del tribunale.