Art. 26.

  Nel  caso  in  cui  il  risultato  del  referendum  sia sfavorevole
all'approvazione  della  legge,  il  Ministro  per  la  grazia  e  la
giustizia,  dopo aver ricevuto la relativa comunicazione dall'Ufficio
centrale  per  il  referendum,  cura  la  pubblicazione del risultato
medesimo nella Gazzetta Ufficiale.