Art. 29.

  Nel  caso  di  richiesta  del  referendum previsto dall'articolo 75
della Costituzione da parte di non meno di cinque consigli regionali,
la   richiesta   stessa   deve   contenere,   oltre   al   quesito  e
all'indicazione delle disposizioni di legge delle quali si propone la
abrogazione   ai  sensi  del  predetto  articolo,  l'indicazione  dei
consigli  regionali che abbiano deliberato di presentarla, della data
della  rispettiva  deliberazione,  che  non  deve essere anteriore di
oltre  quattro  mesi  alla  presentazione,  e dei delegati di ciascun
consiglio,  uno  effettivo  e uno supplente; deve essere sottoscritta
dai   delegati,   e   deve   essere   corredata  da  copia  di  dette
deliberazioni, sottoscritta dal presidente di ciascun consiglio.