Art. 30.

  La deliberazione di richiedere referendum deve essere approvata dal
consiglio  regionale  con  il  voto della maggioranza dei consiglieri
assegnati  alla  regione e deve contenere l'indicazione della legge o
della  norma  della  quale  si proponga l'abrogazione, in conformita'
delle prescrizioni dell'articolo 27.
  Qualora  la deliberazione di richiedere il referendum sia approvata
da  altri  consigli  regionali  con modificazione del quesito, questi
procedono come iniziatori di nuova proposta.