Art. 34.

  Ricevuta  comunicazione  della sentenza della Corte costituzionale,
il  Presidente  della  Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei
Ministri,  indice  con  decreto  il  referendum,  fissando la data di
convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 15 aprile
ed il 15 giugno.
  Nel  caso  di anticipato scioglimento delle Camere o di una di esse
il   referendum  gia'  indetto  si  intende  automaticamente  sospeso
all'atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del
Presidente della Repubblica di indizione dei comizi elettorali per la
elezione delle nuove Camere o di una di esse.
  I termini del procedimento per il referendum riprendono a decorrere
a datare dal 365° giorno successivo alla data della elezione.