Art. 37. 
 
  Qualora il risultato del referendum sia favorevole  all'abrogazione
di una legge, o di un atto  avente  forza  di  legge,  o  di  singole
disposizioni di essi, il Presidente  della  Repubblica,  con  proprio
decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione  della  legge,  o  dell'atto
avente forza di legge, o delle disposizioni suddette. 
  Il decreto e' pubblicato immediatamente  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica e inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti della Repubblica italiana. 
  L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello
della  pubblicazione  del  decreto  nella  Gazzetta   Ufficiale.   Il
Presidente della Repubblica  nel  decreto  stesso,  su  proposta  del
Ministro  interessato,  previa  deliberazione   del   Consiglio   dei
Ministri, puo' ritardare l'entrata in vigore della abrogazione per un
termine non superiore a 60 giorni dalla data della pubblicazione.