Art. 45.

  L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di
cassazione,  procede alla somma dei risultati del referendum relativi
a  tutto  il territorio nel quale esso si e' svolto, e ne proclama il
risultato.
  La  proposta  sottoposta  a referendum e' dichiarata approvata, nel
caso  che  il numero dei voti attribuiti alla risposta affermativa al
quesito  del  referendum  non  sia  inferiore  alla maggioranza degli
elettori  iscritti  nelle  liste  elettorali  dei comuni nei quali e'
stato indetto il referendum; altrimenti e' dichiarata respinta.
  Un esemplare del verbale dell'Ufficio centrale per il referendum e'
depositato   presso   la   cancelleria  della  Corte  di  cassazione,
unitamente  ai  verbali  e agli atti relativi, trasmessi dagli Uffici
provinciali   del   referendum.  Altri  esemplari  del  verbale  sono
trasmessi  al  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, ai Presidenti
delle  due  Camere  e  ai  presidenti  delle regioni interessate; del
risultato  del  referendum  e'  data notizia nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica a cura del Presidente del Consiglio dei Ministri.
  Nel caso di approvazione della proposta sottoposta a referendum, il
Ministro  per  l'interno,  entro  60 giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale di cui al precedente comma, presenta al Parlamento
il  disegno  di  legge costituzionale o ordinaria di cui all'articolo
132 della Costituzione.
  Qualora  la  proposta  non sia approvata, non puo' essere rinnovata
prima che siano trascorsi cinque anni.