Art. 46.

  La  promulgazione della legge costituzionale prevista dall'articolo
132, primo comma, della Costituzione, nell'ipotesi di approvazione da
parte  delle  Camere  con  la  maggioranza  indicata  nel terzo comma
dell'articolo  138  della  Costituzione,  e'  espressa con la formula
seguente:
  "La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, a seguito del
risultato  favorevole  del  referendum indetto in data..., in seconda
votazione  e  con  la  maggioranza  dei  due  terzi dei componenti di
ciascuna Assemblea, hanno approvato;
  Il   Presidente   della   Repubblica  promulga  la  seguente  legge
costituzionale:

                         (Testo della legge)

  La  presente  legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sara'  inserta  nella  Raccolta  ufficiale  delle leggi e dei decreti
della  Repubblica  italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato".
  Si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo  3  e seguenti della
presente  legge  nel  caso  in  cui la legge costituzionale sia stata
approvata  in  seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore
ai due terzi dei componenti di ciascuna Camera.
  La  promulgazione  della  legge  ordinaria  prevista dall'art. 132,
secondo   comma,  della  Costituzione  e'  espressa  con  la  formula
seguente:
  "La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, a seguito del
risultato   favorevole   al  referendum  indetto  in  data...,  hanno
approvato;
  Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

                         (Testo della legge)

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato".