Art. 48.

  La  proposta,  da parte di almeno 50 mila elettori, dei progetti di
legge  ai  sensi dell'articolo 71, comma secondo, della Costituzione,
deve   essere   presentata,  corredata  delle  firme  degli  elettori
proponenti, al Presidente di una delle due Camere.
  Spetta  a  tale Camera provvedere alla verifica ed al computo delle
firme  dei  richiedenti  al  fine  di  accertare la regolarita' della
richiesta.
  Possono   essere   proponenti  i  cittadini  iscritti  nelle  liste
elettorali,  previste dal testo-unico 20 marzo 1967, n. 223, e coloro
che  siano muniti di una delle sentenze di cui al primo ed all'ultimo
comma dell'articolo 45 del testo anzidetto.