Art. 14.
      (Norme per la concessione della pensione o dell'assegno)

  La concessione della pensione o dell'assegno mensile e' deliberata,
previo  accertamento  delle  condizioni di cui agli articoli 11, 12 e
13,  dal  comitato  provinciale di assistenza e beneficenza pubblica,
del  quale  fanno  parte, limitatamente all'attuazione della presente
legge,  due  rappresentanti  dell'Associazione  nazionale  mutilati e
invalidi  civili  di  cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458, nominati
con decreto del prefetto su designazione dell'Associazione stessa.
  Nelle  province  di Trento e di Bolzano la concessione dell'assegno
e'  deliberata  dal  comitato provinciale di assistenza e beneficenza
pubblica,   previsto   dall'articolo   7   del   decreto  legislativo
luogotenenziale  22 marzo 1945, n. 173, e successive modificazioni, e
di  cui  sono  chiamati  a  far  parte, in luogo dei membri di cui ai
numeri  6)  e  7)  dell'articolo  7  del predetto decreto legislativo
luogotenenziale  n.  173,  rispettivamente un funzionario in servizio
presso  il  commissariato  del Governo, con qualifica non inferiore a
direttore   di   sezione,   e   un  medico  dipendente  da  pubbliche
amministrazioni designato dal presidente della regione. La nomina del
due  rappresentanti  dell'Associazione  nazionale mutilati e invalidi
civili,  di  cui al primo comma, viene effettuata dal commissario del
Governo  presso  la  regione  Trentino-Alto  Adige,  su  designazione
dell'Associazione stessa.
  Nella regione della Valle d'Aosta provvede il comitato regionale di
assistenza  e  beneficenza pubblica, integrato con due rappresentanti
della  predetta  Associazione  nazionale  mutilati e invalidi civili,
nominati dal presidente della Giunta regionale.