Art. 10.

  Nel  caso di mancata accettazione o di rinunzia della sede da parte
dell'assegnatario,  la  sede  stessa  e' assegnata al concorrente che
segue immediatamente in graduatoria e che l'abbia richiesta in ordine
di preferenza.
  Se   quest'ultimo   avesse   gia'   accettato   altra  sede,  sara'
interpellato  ed  invitato  a  dichiarare  se accetta la sede vacante
entro il termine perentorio di dieci giorni.
  Scaduto  inutilmente detto termine, sara' considerato rinunciatario
e  la  sede  verra' assegnata al candidato che segue in graduatoria e
che abbia chiesto la sede predetta.
  Le   suddette   interpellanze   dei   concorrenti  che  seguono  in
graduatoria,  per l'assegnazione delle farmacie non accettate, devono
essere  effettuate  entro  il  termine  massimo  di  nove  mesi dalla
pubblicazione della graduatoria.