Art. 6. Scaduti i termini per la presentazione delle domande, il medico provinciale trasmette al Ministero della sanita' un elenco contenente il nome, cognome, data di nascita e residenza dei concorrenti. Il Ministero accerta il numero dei concorsi ai quali ciascun concorrente ha presentato domanda e restituisce al medico provinciale l'elenco indicato al primo comma, corredato dalle indicazioni risultanti dall'albo nazionale dei titolari di farmacia, utili per l'espletamento del concorso.