Art. 6.

  Scaduti  i  termini  per  la presentazione delle domande, il medico
provinciale trasmette al Ministero della sanita' un elenco contenente
il nome, cognome, data di nascita e residenza dei concorrenti.
  Il  Ministero  accerta  il  numero  dei  concorsi  ai quali ciascun
concorrente ha presentato domanda e restituisce al medico provinciale
l'elenco   indicato  al  primo  comma,  corredato  dalle  indicazioni
risultanti  dall'albo  nazionale  dei titolari di farmacia, utili per
l'espletamento del concorso.