Art. 8.

  Il medico provinciale nel costituire la commissione di cui all'art.
4  della  legge  2 aprile 1968, n. 475, procedera' alla nomina di due
farmacisti   esercenti   in   farmacia,  di  cui  uno  non  titolare,
rispettivamente  su  terne  proposte dall'ordine dei farmacisti della
provincia  e  alla  nomina  del  professore  di ruolo, non di ruolo o
incaricato, di cattedra universitaria.
  Le   prove   di   esame  si  svolgono  nel  luogo  stabilito  dalla
commissione.