Art. 8. Il medico provinciale nel costituire la commissione di cui all'art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 475, procedera' alla nomina di due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno non titolare, rispettivamente su terne proposte dall'ordine dei farmacisti della provincia e alla nomina del professore di ruolo, non di ruolo o incaricato, di cattedra universitaria. Le prove di esame si svolgono nel luogo stabilito dalla commissione.