Articolo 14 1. Il presente Accordo e' aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che possono divenirne Parti mediante: a) la firma senza riserva di ratifica o di accettazione; b) la firma con riserva di ratifica o di accettazione, seguita dalla ratifica o dall'accettazione. 2. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.