(Accordo-art. 14)
                             Articolo 14 
 
  1. Il presente Accordo e' aperto alla firma degli Stati membri  del
Consiglio d'Europa che possono divenirne Parti mediante: 
    a) la firma senza riserva di ratifica o di accettazione; 
    b) la firma con riserva di ratifica o  di  accettazione,  seguita
dalla ratifica o dall'accettazione. 
  2. Gli strumenti di ratifica o di accettazione  saranno  depositati
presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.