(Accordo-art. 15)
                             Articolo 15 
 
  1. Il presente Accordo entrera' in vigore un mese dopo la data alla
quale  tre  Stati  membri  del  Consiglio  saranno   divenuti   Parti
dell'Accordo in conformita' delle disposizioni dell'articolo 14. 
  2. L'Accordo entrera' in vigore nei confronti di ogni  altro  Stato
membro che lo firmi successivamente senza riserva di  ratifica  o  di
accettazione, oppure che lo ratifichi o lo accetti, un mese  dopo  la
data della firma o del deposito dello  strumento  di  ratifica  o  di
accettazione.