(Accordo-art. 16)
                             Articolo 16 
 
  1. Dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, il  Comitato  dei
Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare ogni altro Stato  non
membro del Consiglio ad aderirvi. 
  2. L'adesione  si  effettuera'  mediante  il  deposito,  presso  il
Segretario Generale del  Consiglio  d'Europa,  di  uno  strumento  di
adesione che avra' effetto un mese dopo la data del deposito stesso.