(Accordo-art. 19)
                             Articolo 19 
 
  1. Ogni Stato firmatario, all'atto della firma o del  deposito  del
proprio strumento di  ratifica  o  di  accettazione,  od  ogni  Stato
aderente all'atto del deposito  del  proprio  strumento  di  adesione
specifica le prestazioni che vanno elencate come dall'allegato I,  in
conformita' delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 10. 
  2. Ogni notifica di cui al  paragrafo  3  dell'articolo  10  verra'
indirizzata  al  Segretario  Generale  del  Consiglio   d'Europa   ed
indichera' la data a partire dalla quale avra' efficacia.